Il Giudice di pace è competente per l’opposizione al preavviso di fermo

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I giudici della sesta sezione Civile della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 1722 del 23 gennaio 2019 hanno ritenuto  che il giudice competente a decidere sulle opposizioni al preavviso di fermo amministrativo è il Giudice di Pace, non potendosi qualificare le stesse come opposizioni agli atti esecutivi  e per esse non opera la competenza per materia riservata al tribunale.

IL CASO

Un automobilista proponeva opposizione innanzi al Giudice di pace di Monza avverso una comunicazione preventiva del fermo amministrativo di un veicolo fondata su una cartella di pagamento aventi ad oggetto crediti per sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada elevate dal Comune di Monza. Il Giudice di pace, con ordinanza, si dichiarava incompetente a decidere sull’opposizione promossa. Il giudizio di opposizione veniva riassunto innanzi al Tribunale, che  sosteneva questa doveva qualificarsi come opposizione ex art. 615 c.p.c e non come opposizione ai sensi dell’art. 617 c.p.c, sollevando, nel contempo, d’ufficio il regolamento di competenza ritenendo quale giudice competente a decidere il Giudice di Pace.

LA DECISIONE:

Gli Ermellini hanno dichiarato la competenza per materia del Giudice di pace, affermando il principio di diritto per il quale l’opposizione al preavviso di fermo amministrativo appartiene alla competenza per materia del Giudice di Pace, trattandosi di giudizio di accertamento negativo per il quale valgono gli stessi criteri di competenza previsti, in tema di controversie aventi ad oggetto opposizione a sanzioni amministrative per violazione del codice della strada e di opposizione al verbale di accertamento. Richiamano anche la decisione delle Sezioni Unite (ordinanza n. 15354/2015), per la quale  il fermo amministrativo di beni mobili registrati ha natura non già di atto di espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa, trattandosi di misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all’adempimento, motivo per il quale l’impugnativa, sostanziandosi in un’azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, segue le regole generali del rito ordinario di cognizione in tema di riparto della competenza per materia e per valore. Ergo, l’opposizione al preavviso di fermo amministrativo non può qualificata come opposizione agli atti esecutivi e per essa non opera la competenza per materia riservata al tribunale. Si pone, di conseguenza, il problema di individuare il giudice competente per materia in relazione all’accertamento negativo della pretesa creditoria nascente da sanzioni amministrative per violazione del codice della strada. La Corte ritiene che la competenza del giudice di pace in tema di controversie aventi ad oggetto opposizione a sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, così come di opposizione al verbale di accertamento ha natura di competenza per materia, con la precisazione che nel primo caso e solo in talune ipotesi opera altresì un limite di valore. Le medesime conclusioni valgono, come si è già detto, anche con riferimento all’impugnativa del preavviso di fermo amministrativo. Il Supremo Collegio in applicazione di tale principio, decidendo sul regolamento di competenza d’ufficio richiesto dal Tribunale di Monza, ha dichiarato la competenza per materia del giudice di pace di Monza.

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