Il mancato sgombero della spiaggia con concessione stagionale scaduta è reato.

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Art. 1161 – Abusiva occupazione di spazio demaniale e inosservanza di limiti alla proprietà privata 
Chiunque arbitrariamente occupa uno spazio del demanio marittimo o aeronautico o delle zone portuali della navigazione interna, ne impedisce l’uso pubblico o vi fa innovazioni non autorizzate, ovvero non osserva i vincoli cui è assoggettata la proprietà privata nelle zone prossime al demanio marittimo od agli aeroporti, è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a euro 516,00

La sentenza n. Sez. 3 Num. 31290 Anno 2019  ha confermato la sentenza  della corte d’appello di catania che  condanna alle pene di legge per il reato di cui all’art. 1161 cod. nav. per aver arbitrariamente occupato un’area del demanio marittimo, realizzandovi e mantenendovi innovazioni non autorizzate (una struttura in travi di ferro e due capannoni), in violazione delle prescrizioni della concessione demaniale stagionale.

La Corte di Cassazione evidenzia  che dal disposto normativo –  emerge come la disposizione contempli due distinte ipotesi di reato, vale a dire l’abusiva occupazione di spazio demaniale e l’esecuzione di opere su terreni privati prossimi alle aree demaniali senza il rispetto delle distanze previste. Quanto al demanio marittimo, se quest’ultima fattispecie fa implicito riferimento alla violazione dell’art. 55 cod. nav. (che disciplina le distanze ed i limiti per l’esecuzione di nuove opere in prossimità delle aree demaniali), la prima si riferisce invece alla necessità di ottenere dall’amministrazione marittima, compatibilmente con le esigenze del pubblico uso, la concessione temporanea per l’occupazione e l’uso, anche esclusivo, di beni demaniali e di zone di mare territoriale per un determinato periodo di tempo (art. 36, primo comma, cod. nav.). La concessione, onerosa (cfr. art. 39 cod. nav.), può prevedere in capo al concessionario obblighi di diversa natura, l’inadempimento di taluno dei quali può comportare la decadenza (cfr. art. 47 cod. nav.). La concessione può altresì prevedere la possibilità di realizzare sul demanio opere stabili o amovibili: mentre queste ultime debbono essere rimosse al termine del rapporto, per le prime l’amministrazione può decidere il mantenimento (cfr. artt. 42 e 49 cod. nav.). Più in generale, l’autorità amministrativa competente autorizza qualsiasi innovazione sui beni demaniali e, in caso di abuso, ne ordina la rimozione (art. 54 cod. nav.). Quest’ultima disposizione, in particolare costituisce il pendant della fattispecie di occupazione abusiva sanzionata dalla prima parte dell’art. 1161 cod. nav. poiché disciplina l’esercizio del potere amministrativo sanzionatorio con riguardo a due delle ipotesi che parimenti costituiscono reato: l’occupazione arbitraria di suolo demaniale; le innovazioni non autorizzate effettuate sul medesimo.

la contravvenzione è stata contestata all’imputato e ritenuta legittima, sia nella forma dell’arbitraria occupazione, sia in quella della realizzazione di innovazioni non autorizzate   per  aver costruito sul suolo demaniale ottenuto in concessione – e mantenuto oltre il termine di scadenza della concessione stagionale, valida per il solo periodo estivo – dei manufatti non autorizzati le cui oggettive dimensioni costituivano ingombro e, dunque, impedimento alla fruizione del bene da parte della collettività (la struttura in ferro aveva dimensioni di mt. 8 x 8, il capannone più grande di 175 mq., quello più piccolo di 20 mq.). Deve ritenersi , che l’ipotesi di reato delle innovazioni illecite su beni demaniali – le quali di per sé mettono in pericolo il bene penalmente protetto sottraendo all’autorità amministrativa il potere di valutarne la conformità al miglior utilizzo collettivo del bene ed agli altri interessi pubblici – da un lato può essere effettuata da chiunque (concessionario o meno) e, d’altro lato, proprio perché perché realizza un’anticipata tutela del bene penalmente protetto secondo lo schema del reato di pericolo, non necessita la verifica che da essa sia derivata una (apprezzabile) limitazione del godimento del bene demaniale da parte della collettività. Piuttosto, proprio perché si tratta di condotte che ugualmente ledono il medesimo bene penalmente protetto, la realizzazione di innovazioni non autorizzate può altresì integrare, in concreto, gli estremi della occupazione arbitraria di suolo demaniale laddove l’opera sottragga una porzione di area al godimento della collettività.

Cassazione sentenza 31290-2019

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