Il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza non esclude il risarcimento

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I giudici della terza sezione Civile della  Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 2531, del 30 Gennaio 2019 hanno affermato che la condotta colpevole del terzo trasportato che omette di indossare la cintura di sicurezza, non è sufficiente ad interrompere il nesso di causalità tra il comportamento del conducente del veicolo sul quale viaggia e l’evento lesivo allo stesso prodotto.

IL CASO

La terza trasportata, danneggiata a seguito di incidente stradale, conveniva  davanti al Tribunale di Catanzaro, il proprietario ed il conducente dell’autovettura danneggiante nonché la Compagnia di assicurazione per sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali. La Compagnia assicurativa costituitasi in giudizio, contestava la domanda ritenendo che le lesioni si erano verificate per la determinante ed esclusiva responsabilità dell’attrice che, al momento del sinistro, non indossava le cinture di sicurezza. Avverso la decisione del  Tribunale che accoglieva la richiesta e condannava i convenuti  al risarcimento del danno biologico cagionato alla terza trasportata, la Compagnia di assicurazione proponeva ricorso ed i giudici della Corte territoriale rilevando l’incompatibilità tra le lesioni riportate dalla danneggiata e l’uso delle cinture di sicurezza, riduceva proporzionalmente l’importo riconosciuto a titolo di risarcimento del danno. Avverso la decisione proponeva ricorso per cassazione la danneggiata affidandolo a vari motivi tra i quali che il Giudice d’appello aveva escluso il nesso di causalità tra il comportamento del conducente ed il danno patrimoniale, a cagione del mancato utilizzo delle cinture di sicurezza.

 LA DECISIONE

Gli Ermellini accolgono il ricorso in relazione all’esclusione del nesso di causalità tra il comportamento del conducente ed il danno patrimoniale e cassando la sentenza  la rinvia alla Corte d’Appello di Catanzaro, in diversa composizione.  La Corte ha ritenuto che il comportamento colpevole del danneggiato non può in ogni caso valere ad interrompere il nesso causale tra la condotta del conducente del veicolo e la produzione del danno né vale ad integrare un valido consenso alla lesione ricevuta, vertendosi in materia di diritti indisponibili. Semmai tale condotta omissiva, una volta accertata, può comportare la riduzione proporzionale della misura relativa al risarcimento del danno, vertendosi in ipotesi di concorso di colpa, ma giammai siffatta trascuratezza può portare all’esclusione totale della responsabilità in capo al conducente del veicolo e del contestuale obbligo risarcitorio. In virtù degli anzidetti principi la Corte territoriale avrebbe dovuto esclusivamente limitarsi a ridurre in percentuale l’importo dovuto a titolo di risarcimento, ma non certo escluderlo completamente in ragione della pretesa, erronea, esclusione del nesso di causalità. Ed invero, continua la Suprema Corte, il Giudice di merito non ha considerato che il conducente è responsabile dell’utilizzo delle cinture di sicurezza da parte del passeggero, sicché la causazione del danno da mancato utilizzo è imputabile sia a lui che al passeggero. Ciò risponde alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale, qualora la messa in circolazione di un veicolo in condizioni di insicurezza è ricollegabile oltre che all’azione o all’omissione del conducente, il quale deve controllare, prima di iniziare o proseguire la marcia, che questa avvenga in conformità delle normali norme di prudenza e sicurezza anche al fatto del trasportato, che ha accettato i rischi della circolazione, si verifica un’ipotesi di cooperazione colposa dei predetti nella condotta causativa dell’evento dannoso.

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