IL PREFETTO E LA DICHIARAZIONE DI INAMMISSIBILITA’ DEL RICORSO RESUSCITATA IN CASO DI TARDIVA PROPOSIZIONE.

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IL PREFETTO E LA DICHIARAZIONE DI INAMMISSIBILITA’ DEL RICORSO RESUSCITATA IN CASO DI TARDIVA PROPOSIZIONE.

Secondo Cass. civ. Sez. II, con Sentenza del 26-10-2023, n. 29738, ove la presentazione o l’invio del ricorso al prefetto non sia avvenuta nel termine di sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, ben potrà il prefetto rilevare l’inammissibilità del ricorso evitando di esaminarne la fondatezza (avendo oramai acquisito efficacia di titolo esecutivo il verbale di accertamento).

In tale evenienza, equiparabile a quella della mancata proposizione del ricorso, il verbale, in deroga alle disposizioni di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 17 costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento (art. 203 C.d.S., comma 3 (cfr. Cass. 10403/2003).

Nella giurisprudenza della Corte si registra una parziale divergenza nell’interpretazione degli artt. 203 e 204 C.d.S.:

  • secondo un primo orientamento (ordinanza n. 24702 del 2020) si è ritenuto che in tema di sanzioni amministrative per violazioni del C.d.S., ove sia presentato ricorso amministrativo contro il verbale di contestazione, il prefetto, nel caso in cui confermi l’accertamento, ha il dovere di emanare l’ordinanza-ingiunzione, sia che ritenga il ricorso infondato nel merito sia che lo consideri inammissibile, irricevibile o improcedibile, non essendo consentita, in tale ipotesi, l’emissione della cartella esattoriale in base al verbale di contestazione dell’infrazione (Sez. 3, Ordinanza n. 24702 del 05/11/2020). In tale occasione la Corte ha affermato che l’opposizione dinanzi al Prefetto avverso il verbale di contestazione d’una infrazione al codice della strada, D.Lgs. n. 285 del 1992, ex art. 203 introduce un procedimento amministrativo. Qualsiasi procedimento amministrativo non può che concludersi con un provvedimento amministrativo espresso. Tanto stabilisce la L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 2, comma 1, il quale impone (secondo periodo) la necessità d’un provvedimento espresso anche quando la pubblica amministrazione ravvisi “la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità” dell’istanza avanzata dal privato cittadino, con l’unica concessione, in questo caso, della possibilità di ricorrere ad una motivazione semplificata. Pertanto, il provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo introdotto dall’opposizione prefettizia D.Lgs. n. 285 del 1992, ex art. 203 quando l’amministrazione ritenga l’istanza infondata nel merito, oppure inammissibile per tardività, non può che consistere in una ordinanza-ingiunzione, come tale impugnabile entro 30 giorni dinanzi al Giudice di pace, D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6. L’argomento speso dalla Corte nell’affermare il suddetto principio è che altrimenti l’interessato non avrebbe tutela nell’eventualità in cui il prefetto, errando, dichiarasse tardivo un ricorso tempestivo: in tal caso, infatti, l’interessato potrebbe venire a conoscenza della tardività del suo ricorso al prefetto dopo lo spirare del termine di cui all’art. 205 C.d.S. per l’impugnazione del verbale dinanzi al Giudice di pace, e perderebbe l’una e l’altra forma di tutela.
  • Con altra pronuncia (Sez. 2, Sentenza n. 19509 del 2020), invece, si è ritenuta ammissibile e legittima l’ulteriore possibilità per il Prefetto di dichiarare l’inammissibilità del ricorso in opposizione ad es. per mancato rispetto del termine perentorio di presentazione. In tal caso, equiparabile a quello della mancata proposizione del ricorso, il verbale, in deroga alle disposizioni di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 17 costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento ai sensi dell’art. 203 C.d.S., comma 3 (Sez. 2, Sentenza n. 19509 del 2020). in questo caso la tutela per l’interessato è data dai rimedi oppositivi di cui agli artt. 615 e 617 c.p.c.

Quindi persiste una divergenza di metodo che non fa bene alla credibilità del sistema.

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