Il regolamento comunale, che prevede la limitazione degli orari di chiusura degli esercizi commerciali va disapplicato dal giudice.

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Il regolamento comunale,  che prevede la limitazione  degli orari di chiusura degli esercizi commerciali   e pubblici va disapplicato dal giudice  (Cass. Civ. sez. II, Ord. 6885,11 marzo 2021).

Il caso esaminato dalla Suprema  Corte     è  risalente a fatti  avvenuti nel  2012  per una sanzione amministrativa comminata ad un pubblico esercizio che non aveva rispettato gli orari imposti dal regolamento comunale.  In linea con altre sentenze di merito della  stessa materia i Giudici hanno stabilito che  il regolamento comunale non può  derogare al principio di libera concorrenza sancito dal d. l. 223/2006. In quanto trattasi di la tutela della concorrenza  che è una materia di competenza esclusiva dello Stato (art. 117 Cost. c. 2 lett. e).

Il  regolamento adottato dal Comune ove è stata contestata l’infrazione  si pone in conflitto con il Decreto Bersani (art. 3 c. 1 lett. d bis d. l. 223/2006 come modificato dall’art. 31 c. 1 d. l. 201/2011) ai sensi del quale le attività commerciali sono  svolte senza limiti e prescrizioni, anche concernenti l’obbligo della chiusura, non salva la norma, nemmeno la previsione di una fonte legislativa regionale che non può porre vincoli e limiti alle attività commerciali cosi come si è espresso anche Corte Costituzionale. (sentenza 11/11/2016 n° 239 ), una eventuale deroga può essere esercitata  solo  in relazione alla libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali e solo se giustificata da ragioni di tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente, ivi incluso l’ambiente urbano, e dei beni culturali in linea con la direttiva  della Comunità Europea n. 123/2006 recepita dallo stato italiano con D.lgs. n.59/2010.

Rimane, naturalmente salvo, l’esercizio del potere del Sindaco di adottare ordinanze contingibili ed urgenti con lo strumento dell’ordinanza Sindacala emessa ai sensi dell’articolo 50 comma 5 del D.lgs. 267/2000   con la quale  imporre eventualmente orari di chiusura dei predetti esercizi per la tutela di  valori costituzionalmente rilevanti; tuttavia, detti provvedimenti devono avere  carattere ed  effetti spaziali e temporali  con  specifiche ed  adeguate motivazioni  concrete  dalle quali potrebbe originarsi la lesione di interessi pubblici, quali quelli connessi alla salvaguardia dei valori della sicurezza e della salute che, quindi, non possono essere disciplinati, in via generale, da regolamenti locali con efficacia indifferenziata e temporalmente indeterminata.

Corte di Cass. sez. 2 ordinanza 6895 21

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