Il rifiuto di atti d’ufficio sussiste se la condotta del pubblico ufficiale è ingiustificata e dolosa

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Importante intervento della Suprema Corte di Cassazione Penale, con la sentenza 9 dicembre 2014 n. 51149, relativo al reato di rifiuto e omissione di atti d’ufficio, di cui all’articolo 328, codice penale.

Art. 328, codice penale
Rifiuto di atti d’ufficio. Omissione.

Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l’atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.

Le sollecitazioni o richieste di intervento, che costituiscono presupposto della condotta di rifiuto contemplata dall’art. 328 co. 1 c.p., possono concretizzarsi nella stessa immanente “urgenza” di intervento sottesa alla situazione di pericolo di cui si impone la rimozione per mezzo di uno specifico atto o intervento pubblico.

 

Ciò non esclude, tuttavia, che la indicata nozione stessa di rifiuto penalmente rilevante ben possa essere elisa o contraddetta, allorché l’atto di ufficio o di servizio, pur diverso da quello preteso o di per sé imposto dalla situazione di pericolo (per le espresse ragioni contemplate dall’art. 328 co. 1 c.p.), produca utili effetti pratici ai fini della rimozione del pericolo e, quindi, della tutela del pubblico interesse sotteso alla ipotizzabile situazione di pericolo. Effetti equiparabili a quelli derivanti dall’atto oggetto delle richieste o sollecitazioni giunte al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.
Di tal che in un simile caso, pur tenendo ferma la storicità del rifiuto di un determinato atto, il contegno alternativo (commissivo) tenuto dall’agente rende il suo contegno omissivo (rifiuto) privo del necessario connotato di ingiustizia che solo può farlo qualificare come “indebito” per gli effetti di cui all’art. 328 co. 1 c.p., impregiudicati gli eventuali connessi profili di discrezionalità tecnica e amministrativa propri della peculiarità dell’atto che si assume “dovuto”.

La nozione di “rifiuto indebito” di un determinato atto pubblico si sostanzia nella espressione di volontà del pubblico ufficiale agente di non compiere l’atto senza che tale determinazione sia sorretta da un giustificato motivo, sì che il rifiuto presuppone in linea di principio una specifica richiesta (di fonte pubblica o privata) di quel particolare atto,

Gli atti che il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio deve compiere senza ritardo non sono quelli genericamente correlati a ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica o di ordine pubblico o di igiene e sanità, ma solo quegli atti che, per dette ragioni, devono essere “immediatamente” posti in essere.

L’art. 328 co. 1 c.p. non punisce la generica negligenza del pubblico ufficiale, ma il “rifiuto consapevole” di specifici atti o interventi amministrativi da adottarsi senza ritardo per la tutela di beni e interessi pubblici connessi alle peculiari funzioni degli agenti. Con la conseguenza che il “rifiuto” può emergere, oltre che da una esplicita richiesta, anche da una evidente sopravvenienza di situazioni che richiedano oggettivamente un intervento, sicché – di fronte ad una “urgenza sostanziale” indotta da dati oggettivi portati a conoscenza del pubblico ufficiale – la “inerzia omissiva” dello stesso assume “intrinseca valenza di rifiuto” idonea ad integrare il reato. Tali enunciati criteri sono corretti e conformi alla consolidata giurisprudenza di legittimità sul tema.

Con la conseguenza che l’elemento soggettivo del reato di rifiuto di un atto di ufficio urgente deve sussistere al momento della condotta tipica, cioè al momento in cui si manifesta il contegno omissivo (dolo c.d. concomitante), perché per la configurabilità del reato è necessario che il pubblico ufficiale agente abbia consapevolezza del suo contegno omissivo, dovendo rappresentarsi e volere la realizzazione di un evento contra ius. Con l’effetto che tale requisito di illiceità speciale circoscrive la rilevanza penale della condotta omissiva alle sole forme di diniego di adempimento che non rinvengano alcuna logica giustificazione in base alle norme disciplinanti il correlativo dovere di azione.

di Marco Massavelli

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