Il riparto della giurisdizione in materia di contributi per le calamità atmosferiche

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In tema di misure volte a fronteggiare i danni causati da eccezionali calamità atmosferiche, il procedimento amministrativo per l’attribuzione dell’indennità in favore del privato richiedente, con la conseguente nascita del diritto soggettivo, si esaurisce con l’adozione del provvedimento di concessione del beneficio da parte dell’amministrazione incaricata dell’istruttoria, senza che rilevi l’eventuale ratifica o meno da parte dell’ente erogatore del contributo. Pertanto, una volta che l’ente delegato per legge abbia individuato il singolo beneficiario con un formale provvedimento, la controversia promossa dal privato per ottenere la condanna al pagamento del contributo rientra nella giurisdizione del giudice ordinario. In altri termini, fino a quando residua in capo all’Amministrazione un potere discrezionale, la posizione del privato è di interesse legittimo; una volta che l’Amministrazione, invece, abbia assunto la propria decisione, la posizione è di diritto soggettivo.

Cass. civ. Sez. Unite Ord., 06/07/2023, n. 19160

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