Il soggetto iscritto nel p.r.a. è obbligato a risarcire i danni derivanti da incidente automobilistico

0
101

L’iscrizione nel pubblico registro automobilistico (p.r.a.) del trasferimento di proprietà di un’autovettura, pur essendo volto a dirimere i conflitti tra aventi causa dal medesimo venditore, assume altresì, valore di prova presuntiva in ordine all’individuazione del soggetto obbligato a risarcire i danni da circolazione stradale nella qualità di proprietario del veicolo. Lo ha stabilito la III sezione civile della Corte di Cassazione con la sentenza n. 11124 del 28 maggio 2015

IL FATTO Un automobilista  convenne in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Pozzuoli  una compagnia di assicurazione, nella qualità di assicuratrice per la r.c.a. di un veicolo, nonché i proprietari di detto veicolo, onde sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro automobilistico verificatosi allorquando la sua vettura venne danneggiata dall’auto di parte convenuta mentre quest’ultima usciva dal parcheggio. Il Giudice rigettò la domanda attrice ritenendo che il danneggiato non aveva fornito la prova di essere proprietario del veicolo al momento dell’incidente. La relativa sentenza fu appellata  ma anche il Tribunale rigettò l’appello confermando la sentenza del Giudice di Pace.  Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione l’automobilista denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 83, 115, 116 e 166 c.p.c.; – nullità, inesistenza ed inefficacia della procura; – omessa motivazione ex art. 360, n. 3, c.p.c..» Assume il ricorrente che il giudice d’appello ha erroneamente dato per scontato che la compagnia di assicurazione si era costituita nel giudizio di primo grado, in virtù di procura conferita in calce all’atto di citazione introduttivo di tale giudizio; dalla comparsa di costituzione della compagnia di assicurazione, relativa al giudizio d’appello, non si evince che sia stata prodotta la suddetta copia della citazione del giudizio di primo grado. Ne consegue, ad avviso del ricorrente, che il giudice del gravame avrebbe dovuto dichiarare l’inesistenza della procura conferita alla compagnia di assicurazione in calce all’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado.  In altri termini, erroneamente la sentenza impugnata avrebbe dichiarato che la compagnia di assicurazione era costituita in appello con atto di procura rilasciata in calce all’atto di citazione di I grado; ciò perché la compagnia era rimasta contumace in primo grado ed in appello non avrebbe prodotto tale citazione di primo grado.

 LA DECISIONE DELLA CORTE

Gli Ermellini dichiarano inammissibile il primo motivo, accolgono il secondo, assorbito il terzo,  cassando  l’impugnata sentenza e rinviandola al Tribunale Napoli in persona di diverso giudice

DIRITTO Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché fa valere un travisamento del fatto che integra un vizio revocatorio.  Il travisamento del fatto non può costituire motivo di ricorso per cassazione, poiché, risolvendosi in un’inesatta percezione da parte del giudice di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento, in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo, costituisce un errore denunciabile con il mezzo della revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c.

 Con il secondo motivo si denuncia «violazione e falsa applicazione di norme di diritto – artt. 1376, 1470, 1477, 2683, 2684, 2697, 2727, 2729 c.c. e art. 6 RDL n. 436/1927, convertito in legge n. 510/1928; – omessa ed insufficiente motivazione, – artt. 115, 116, 118 disp. att. cpc; – art. 360 n. 3 e 5 cpc. Sostiene il ricorrente che il giudice d’appello, per rigettare il gravame, ha affermato che la sentenza di primo grado ha correttamente concluso che il danneggiato non fosse proprietario del veicolo al momento dell’incidente. Per giustificare tale assunto il giudice ha affermato che il sinistro è avvenuto nel 2005 mentre il certificato è del 2000. Ad avviso del ricorrente nessuna norma di legge pone l’obbligo di aggiornare e rinnovare l’intestazione della carta di circolazione e del certificato di proprietà. Secondo il ricorrente il giudice d’appello ha omesso di considerare: 1) che la carta di circolazione e il certificato di proprietà hanno valore presuntivo circa la proprietà del mezzo; 2) che una teste aveva riferito che l’auto era di proprietà del fratello; 3) che il modello di denuncia del sinistro era stato sottoscritto da entrambi i conducenti; 4) che la compagnia di assicurazione non aveva mai contestato la sua legittimazione attiva.

 Il motivo è stato ritenuto fondato. Va anzitutto rilevato che dalle certificazioni prodotte, carta di circolazione e certificato di proprietà, risulta che l’auto fu immatricolata nel 2000 e risulta di proprietà dell’attore. Ciò integra presunzione di proprietà a favore del soggetto che risulta da tali certificati come proprietario, con la conseguenza che è il soggetto che contesta ciò a dover fornire la prova contraria. L’iscrizione nel pubblico registro automobilistico (p.r.a.) del trasferimento di proprietà di un’autovettura, prevista dall’art. 6 del r.d.l. 15 marzo 1927, n. 436, convertito nella legge 19 febbraio 1928, n. 510, pur essendo volta a dirimere i conflitti tra aventi causa dal medesimo venditore, assume, altresì, valore di prova presuntiva in ordine all’individuazione del soggetto obbligato a risarcire i danni da circolazione stradale nella qualità di proprietario del veicolo.  Ciò in quanto, in tema di diritto di proprietà sulla cosa costituisce regola indiscussa che, essendo la proprietà un diritto imprescrittibile, il soggetto, che in base a detto titolo faccia valere una sua pretesa, deve soltanto dimostrare di esserne il titolare in virtù di acquisto a titolo derivativo o originario, senza dovere anche dare la prova negativa che, successivamente al suo acquisto, altri, a titolo derivativo o originario, siano subentrati nella titolarità del bene, essendo detto onere a carico di colui che eventualmente eccepisce la dedotta situazione proprietaria. Risulta evidente che all’esposto principio in tema di onere probatorio il Giudice di Pace non si sia attenuto in quanto ha affermato che dovesse essere l’istante a dare anche la prova negativa di trasferimenti successivi alla certificazione del 2000.

Con il terzo motivo si denuncia «violazione di norme di diritto; – omessa ed insufficiente motivazione; – artt. 115, 116, 132 n. 4 e 118 disp. att. c.p.c.; – art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.»

Sostiene il ricorrente che il giudice d’appello ha omesso di valutare il modello di denuncia dal quale si poteva dedurre la prova della sua proprietà del veicolo e la mancata contestazione della proprietà da parte della compagnia di assicurazione.  La trattazione del terzo motivo è assorbita a seguito dell’accoglimento del secondo motivo.

Mimmo Carola

 

Pubblicità

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui