IL TACHIGRAFO: COS’È, LA LEGGE,LE REGOLE E LE SANZIONI

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Il tachigrafo è uno strumento, analogico o digitale, posto a bordo dei veicoli adibiti al trasporto merci di massa complessiva superiore a 3,5 t e sui mezzi adibiti a trasporto persone che hanno una capienza superiore a 9 persone compreso il conducente. Tale strumentazione serve per monitorare tre parametri fondamentali che sono la velocità di marcia, le ore di guida e la distanza percorsa.

Le norme sull’utilizzo dei cronotachigrafo sono disciplinate dal regolamento 561/2006 e 165/2014 dell’UE, recepito in Italia con i d.lgs.. 144/2008 e disciplinato dagli articoli 174, 178 e 179 del CDS.

Inoltre il regolamento UE 502/2019 chiede ai flottisti di sostituire i tachigrafi analogici in quelli digitali entro il 2025.

Uno dei parametri più importanti rilevati da questa strumentazione, come riportato sopra sono le ore di guida degli autisti che devono seguire delle regole ben precise ovvero:

  • Il tempo massimo per due settimane consecutive di guida non può superare le 90 ore
  • Il tempo massimo di una settimana di guida non può eccedere le 56 ore
  • Il tempo massimo di guida giornaliero è di 9 ore che può essere esteso a 10 ore massimo due volte a settimana

Un’importante precisazione è che la settimana di guida parte dal giorno successivo al riposo settimanale dell’autista, quindi può ricadere in qualsiasi giorno della settimana.

Le ore di guida inoltre devono essere intervallate da periodi di riposo che sono disciplinati nel seguente modo:

  • Dopo 4,5 ore di guida il conducente deve osservare 45 minuti di pausa, che può fruire in un’unica soluzione oppure in due periodi uno di 15 minuti l’altro di 30 minuti.
  • Dopo 9 ore di lavoro in un giorno intervallate da riposo di 45 minuti, il conducente deve osservare il riposo giornaliero che deve essere di almeno 11 ore che può essere intervallato, ma in questo caso sale a 12 ore con una prima pausa di 3 ore ed una seconda di 9 ore consecutive.
  • Tra il periodo di riposo bisettimanale, è vietato un periodo di riposo più breve con un minimo di 9 ore consecutive ma non più di 11 ore.
  • Tutto il riposo giornaliero deve essere completato entro 24 ore dal precedente periodo di riposo.
  • Il riposo settimanale regolare è un periodo di almeno 45 ore.
  • Il riposo settimanale ridotto è un minimo di 24 ore. Questo deve iniziare entro 6 giorni (6 × 24 ore) dalla fine dell’ultimo riposo settimanale.
  • Eventuali riduzioni apportate al riposo settimanale minimo di 45 ore devono essere compensate aggiungendo queste ore perse a un altro blocco di riposo (riposi giornalieri, settimanali o bisettimanali) e devono essere risarciti prima della fine della terza settimana dopo il riposo settimanale ridotto.
  • In qualsiasi periodo di due settimane, i resti devono essere almeno un riposo di 45 ore e un riposo di 24 ore. I resti che si estendono su due periodi di una settimana possono essere contati per una di queste due settimane, ma non per entrambi.

Il tachigrafo, per legge, va sottoposto a revisione periodica ogni due anni, indipendentemente da guasti o difetti di funzionamento. È essenziale rivolgersi a un’officina o un centro autorizzato. Quest’ultimo appone un sigillo con marchio conforme e rilascia un’attestazione all’utente da esibire al prossimo controllo di revisione periodica.

Ma cosa succede se non si rispettano queste regole? Di seguito viene riportato una schema sanzionatorio delle infrazioni con le relative sanzioni.

 

INFRAZIONE SOGLIA DI ERRORE PUNTI SANZIONE PMR
Art 174 e 178 CDS

Superamento periodo di guida giornaliero

Entro il 10% 0 41€ notturno 54,67€
Tra il 10% e il 20% 2 326€ notturno 434,67€
Oltre il 20% 10 ritiro temporaneo pat. 434€ notturno 578,67€
Art 174 e 178 CDS

Superamento periodo di guida giornaliero

Entro il 10% 0 41€ notturno 54,67€
Tra il 10% e il 20% 2 326€ notturno 434,67€
Oltre il 20% 10 ritiro temporaneo pat. 434€ notturno 578,67€
Art 174 e 178 CDS

Riposo giornaliero insufficiente

Entro il 10% 0 218 € notturno 290,67€
Tra il 10% e il 20% 5 e ritiro temporaneo pat. 379€ notturno 505,33€
Oltre il 20% 10 e ritiro temporaneo pat 433€ notturno 577,33€
Art 174 e 178 CDS

Riposo settimanale insufficiente

Entro il 10% 0 ////
Tra il 10% e il 20% 3 e ritiro temporaneo pat. 279€ notturno 505,33€
Oltre il 20% 5 e ritiro temporaneo pat. 433€ notturno 577,33€
Art 174 c8 CDS

Mancato rispetto delle osservanze delle interruzioni

   

2

 

168 € notturno 224€

Art 179 CDS

Tachigrafo non funzionante

  10 più sospensione patente da 15 gg a 3 mesi 866€
Art 179 CDS

Tachigrafo alterato o manomesso

  10 più sospensione patente da 15 gg a 3 mesi 1732€

 

Oltre alle sanzioni previste dal d. Lgs 285/92 in caso di manomissione del cronotachigrafo il datore di lavoro risponde anche del reato rubricato all’articolo 437 cp come trattato nell’articolo al seguente link

LA MANOMISSIONE DEL CRONOTACHIGRAFO È’ REATO. -sentenza cassazione 45444/2023
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