Il tempo e la durata dell’accertamento. Le sanzioni complesse e la valutazione dell’art. 14 della L.689/1981.

0
301

Il tempo e la durata dell’accertamento. Le sanzioni complesse e la valutazione dell’art. 14 della L.689/1981.

Un tizio propose opposizione dinanzi al Giudice di pace di Vicenza avverso 23 verbali di accertamento, con cui gli è stata contestata la violazione della L. n. 727 del 1978, art. 19, e del C.d.S., art. 174, in materia di riposo dei trasportatori di merci e persone su strada deducendo la tardività della notifica della violazione e la mancata applicazione del beneficio della continuazione.

Grazie a cielo, prende schiaffi in tutti i gradi di giudizio, per come comprovato da Cass. civ. Sez. VI – 2, Ord., 14-01-2021, n. 502.

Costituisce principio, assolutamente pacifico nella giurisprudenza di questa Corte, quello secondo cui, in materia di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata della violazione, il momento dell’accertamento – in relazione al quale collocare il “dies a quo” del termine previsto dalla L. n. 689 del 1981, art. 14, comma 2, per la notifica degli estremi di tale violazione – non coincide con quello in cui viene acquisito il “fatto” nella sua materialità da parte dell’autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell’esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione. Il compito di individuare, secondo le caratteristiche e la complessità della situazione concreta, il momento in cui ragionevolmente la contestazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento e da cui deve farsi decorrere il termine per la contestazione spetta al giudice del merito, la cui valutazione non è sindacabile nel giudizio di legittimità, ove congruamente motivata (Cass. 27702/2019; Cass. 18574/2014; Cass. 8687/2016). Le censura dell’appellante, volte a dimostrare che già con la verifica a tavolino del (OMISSIS) o con la produzione documentale del (OMISSIS), l’amministrazione aveva acquisito tutti gli elementi per formulare la contestazione ed aveva esaurito gli accertamenti, si traduce – quindi – in un diverso apprezzamento della rilevanza e dell’utilità dei singoli atti istruttori svolti nel corso dell’ispezione su profili rimessi alle valutazioni rimesse al giudice di merito, che, peraltro, con argomentazioni del tutto logiche, ha precisato che la verifica tavolino del gennaio 2012 non si era completata per l’esigenza di acquisire ulteriore documentazione e che solo in data (OMISSIS) erano stati acquisiti ulteriori fogli di registrazione, sì da ultimare le verifiche, caratterizzate da una particolare complessità per il numero di posizioni esaminate, per la notevole mole di atti depositati e, non da ultimo, per il ritardo con cui la società datrice di lavoro aveva provveduto a mettere a disposizione la documentazione relativa i trasporti. Quanto poi al fatto che la documentazione acquisita da ultimo in data (OMISSIS), si fosse rivelata inutile, la censura finisce per formulare un giudizio di irrilevanza degli elementi presi in esame durante le verifiche mediante una valutazione compiuta ex post, laddove, come già precisato da questa Corte, l’utilità di detti elementi va valutata “ex ante”, con riferimento al momento in cui ne sia stata disposta l’acquisizione (Cass. 21171/2019; Cass. 9254/2018).

Pubblicità

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui