Il tentato omicidio stradale di Novi Ligure. Motivi per riflettere, dal giuridico all’etico.

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Il tentato omicidio stradale di Novi Ligure.

Credo che chiunque abbia visto, in tv, la scena del tentato investimento – da parte di un cinquantenne di origine albanese che ha cercato di investire la ex compagna, una sua connazionale di 41 anni, in strada a Novi Ligure- sia rimasto molto scosso.

Qui uniamo uno dei link video, disponibile sul web, per richiamare alla memoria il fatto.

https://tg.la7.it/cronaca/novi-ligure-tenta-investire-ex-compagna-poi-picchia-video-dellaggressione-14-03-2024-208463

Andiamo oltre la considerazione del fatto storico e passiamo a qualche considerazione giuridica. Qualche amico mi ha chiesto: si tratta di tentato omicidio? La risposta è stata: questo si deciderà nel corso di un processo, tuttavia -ragionando a spanne- ritengo che tale ipotesi sia ampiamente configurabile.

Soccorre, a tal fine, la sentenza Cass. pen. Sez. I del 05-03-2024, n. 9422 che, pronunciata per altra fattispecie, ben riepiloga gli elementi costitutivi del “tentato omicidio”.

La Suprema Corte ha ripetutamente stabilito che “In tema di delitti contro la persona, per distinguere il reato di lesione personale da quello di tentato omicidio occorre avere riguardo sia al diverso atteggiamento psicologico dell’agente sia alla differente potenzialità dell’azione lesiva, desumibili dalla sede corporea attinta, dall’idoneità dell’arma impiegata, nonché dalle modalità dell’atto lesivo” (Sez. 1, n. 24173 del 05/04/2022, Rv. 283390) e, con specifico riferimento alla rilevanza dell’entità delle lesioni causate, che “In tema di tentato omicidio, la scarsa entità (o anche l’inesistenza) delle lesioni provocate alla persona offesa non sono circostanze idonee ad escludere di per sé l’intenzione omicida, in quanto possono essere rapportabili anche a fattori indipendenti dalla volontà dell’agente, come un imprevisto movimento della vittima, un errato calcolo della distanza o una mira non precisa” (Sez. 1, n. 52043 del 10/06/2014, Rv. 261702). Anche con riferimento alla valutazione circa la sussistenza dell’animus necandi, poi, è stato dettato il principio secondo cui “In tema di omicidio tentato, in assenza di esplicite ammissioni da parte dell’imputato, ai fini dell’accertamento della sussistenza dell’animus necandi assume valore determinante l’idoneità dell’azione, che va apprezzata in concreto, con una prognosi formulata ex post ma con riferimento alla situazione che si presentava ex ante all’imputato, al momento del compimento degli atti, in base alle condizioni umanamente prevedibili del caso. (Sez. 1, n. 11928 del29/ll/2018, dep.2019, Rv. 275012).

In disparte la tematica giudiziaria, resta la grande preoccupazione per l’abito morale del prevenuto e per un insano ricorso alla violenza (in questo caso di genere), che impone una riflessione sulla necessità che la società tutta aumenti i suoi sforzi per condannare in maniera unanime l’impronta caratteriale e sub culturale che anima condotte del genere. Con la Pena, si fa special prevenzione. Solo la crescita culturale di un popolo, nel rispetto pieno e vero dei diritti altrui, rende la prevenzione generale e la vita di tutti migliore.

Indigniamoci sempre per cose del genere, plaudiamo al militare del Carabinieri in pensione che è intervenuto per salvare la donna dopo il tentato investimento; promuoviamolo come eroe civile, perché una delle cose che va combattuta insieme alla violenza di genere è l’indifferenza.

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