Il trasporto di molluschi e la correttezza della verbalizzazione

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Trasporto di molluschi

con veicolo sopra indicato effettuava un trasporto di prodotti alimentari freschi, nella fattispecie pesci e molluschi, senza l’osservanza delle disposizioni igieniche sanitarie del trasporto. Nella fattispecie si accertava che il vano di carico risultava colpito in più parti da punti di ruggine che ne aveva causato buchi e il C. non adottava le misure dovute al fine di evitare la contaminazione degli alimenti.

Questo il fatto illecito accertato, qualche anno fa, nella provincia di Ragusa, da alcuni agenti che contestarono al prevenuto la violazione dell’articolo 6 comma 5 del D.lgs n°193/2007, a mente del quale: “Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore del settore alimentare operante ai sensi dei regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004 a livello diverso da quello della produzione primaria che non rispetta i requisiti generali in materia di igiene di cui all’allegato II al regolamento (CE) n. 852/2004 e gli altri requisiti specifici previsti dal regolamento (CE) n. 853/2004 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000”.  Non accogliendo gli scritti difensivi la locale ASL aveva ingiunto, al destinatario della contestazione,  il pagamento della complessiva somma di Euro 1.266, in relazione alla menzionata condotta. Avverso detto atto veniva proposto ricorso in opposizione al Tribunale Ordinario di Ragusa che, rigettandola, ha liquidato le doglianze in pochi passi, con la sentenza del 31 marzo 2015.

In ordine al vizio della insufficiente motivazione dell’Ordinanza – Ingiunzione, il Giudice ritiene che: “nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa pecuniaria, nel quale il sindacato del giudice si estende alla validità sostanziale del provvedimento, attraverso un autonomo esame della ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto dell’infrazione, non hanno rilievo i vizi di motivazione dell’ordinanza-ingiunzione connessi al fatto che l’autorità ingiungente abbia o non abbia adeguatamente valutato le deduzioni difensive dell’incolpato, formulate in sede amministrativa (cfr. Cass. S.U. n. 1786/2010; Cass. n. 17799/2014)”.

In ordine al rilievo della errata indicazione della data di notifica del verbale di accertamento, il giudice, invero in maniera sbrigativa e poco condivisibili ha dichiarato che: “appare evidente che si tratta di un mero refuso che non potrebbe in alcun modo ledere il diritto alla difesa del C. ed inficiare la legittimità dell’ordinanza”.

In ordine poi alla dedotta insussistenza della contestata violazione (in quanto, a dire del ricorrente, erano state adottate tutte le misure idonee per salvaguardare la salubrità e la sicurezza degli alimenti trasportati) il giudice valorizza moltissimo il contenuto della descrizione contenuta dal verbale di contestazione. Questa la parte interessante della sentenza: “attenta lettura del citato verbale di accertamento conduca a ritenere le superiori attestazioni dei verbalizzanti coperte dalla fede privilegiata di cui all’art. 2700 c.c., il verbale facendo prova fino a querela di falso, quale atto pubblico ai sensi dell’art. 2699 c.c., “delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”. Le Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione, risolvendo un contrasto giurisprudenziale sviluppatosi intorno all’efficacia probatoria del verbale di accertamento di cui all’art 14 della L. n. 689 del 1981, hanno chiarito che la verbalizzazione effettuata in sede di accertamento dell’infrazione, la quale non svolge mera funzione documentale, ma costituisce forma necessaria di esternazione dell’atto di accertamento che il pubblico ufficiale compie quale atto attributario di pubblica potestà documentaria e certificativa, e dunque elemento necessario alla formazione della fattispecie di cui alla L. n. 689 del 1981- produce una certezza legale che può essere oppugnata solo con querela di falso (off. Cass. S.U. n. 12545/92)”.

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