Il trasporto illecito di rifiuti: gli elementi che escludono l’occasionalità della condotta

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L’iscrizione all’Albo, nella formulazione vigente dell’articolo 212, comma 5, del d.lgs. n. 152/2006, costituisce il requisito essenziale per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti (pericolosi e no), di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi.

Sono esclusi dall’obbligo di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali, secondo quanto previsto dall’articolo 212, comma 19-bis, del d.lgs. n. 152/2006, gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, i produttori iniziali di rifiuti, per il trasporto dei propri rifiuti effettuato all’interno del territorio provinciale o regionale dove ha sede l’impresa ai fini del conferimento degli stessi, nell’ambito del circuito organizzato di raccolta di cui alla lettera pp) del comma 1 dell’articolo 183.

L’assenza dello specifico titolo abilitativo comporta che le imprese non solo non possono effettuare una sistematica attività di raccolta e trasporto di rifiuti, ma nemmeno la possono effettuare in maniera episodica e sporadica.Anche un solo trasporto di rifiuti,anche da parte della stessa impresa che li produce, in mancanza di iscrizione all’Albo, integra il reato di cui all’articolo 256 comma 1, del d.lgs. n. 152/2006.

Ai fini della configurabilità del reato di trasporto non autorizzato di rifiuti, è sufficiente anche una solacondotta. Difatti, detto reato ha natura istantanea e si perfeziona nel momento in cui si realizza la singola condotta tipica.

Al riguardo, la Corte di Cassazione, Sezione III, 4 luglio 2022, n. 25312, ha ritenuto che «sia sufficiente anche una sola condotta per concretizzare una delle ipotesi alternative previste dal d.lgs. n. 152/2006, articolo 256 ed ha escluso la non occasionalità in base al quantitativo dei rifiuti, alla loro provenienza dall’attività imprenditoriale, al possesso del veicolo adeguato».

Nel caso di specie, il Tribunale del riesame di Palermo aveva rigettato l’appello avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, con cui aveva rigettato l’istanza di revoca del sequestro preventivo dell’autocarro Piaggio Porter adoperato per il trasporto e smaltimento di rifiuti non pericolosi.E avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame,aveva proposto ricorso per cassazione il difensore dell’indagato, deducendo l’erronea interpretazione del d.lgs. n. 152/2006, articolo 256, comma 1, lett. a).

Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza, condiviso anche dai giudici ermellini nella recente sentenza n. 25312/2022, ai fini della valutazione di una minimale organizzazione, che escluda la natura occasionale ed estemporanea della condotta, possono essere utilizzati indici quali il dato ponderale dei rifiuti oggetto di gestione, la loro natura, la necessità di un veicolo adeguato e funzionale all’attività concretamente svolta, il numero dei soggetti coinvolti nell’attività (cfr. Sez. 3, n. 2575 del 06/11/2018 – dep. 2019, non massimata), come pure la provenienza del rifiuto da una attività imprenditoriale esercitata da chi effettua o dispone l’abusiva gestione, la eterogeneità dei rifiuti gestiti, la loro quantità, le caratteristiche del rifiuto indicative di precedenti attività preliminari di prelievo, raggruppamento, cernita, deposito (Sez. 3, n. 36819 del 04/07/2017, Ricevuti, Rv. 270995).

Il reato di trasporto illecito di rifiuti, per omessa iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali, è così sanzionato, ai sensi dell’articolo 256, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006:

  1. con la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
  2. con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
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