Illeciti omissivi di condotta e luogo di commessa violazione

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Illeciti omissivi di condotta e luogo di commessa violazione

In tema di sanzioni amministrative relative a illecito omissivo di pura condotta, la Corte di cassazione ha espresso un principio univoco e consolidato: la competenza territoriale dell’Autorità amministrativa cui spetta l’emissione del provvedimento sanzionatorio si determina in base al luogo in cui è stata commessa la violazione, intendendosi con tale espressione il luogo nel quale quest’ultima è stata accertata; il luogo di accertamento dell’infrazione ne rappresenta ipso facto il luogo di commissione (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 24391 del 10/08/2023, Rv. 668806 – 01; Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 27202 del 16/12/2011, Rv. 620294 – 01; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 14818 del 24/06/2009, Rv. 608629 – 01; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3756 del 15/03/2001, Rv. 544784 – 01, tutte confermano: Cass. Sez. U, Sentenza n. 4131 del 17/06/1988, Rv. 459216 – 01, pure richiamata nel ricorso); da ultimo: Cass. civ. Sez. II, Ord., (ud. 19/01/2024) 23-01-2024, n. 2307.

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