Illegittima la sospensione dal servizio per guida in stato di ebbrezza.

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Le sanzioni disciplinari, in determinate circostanze, possono essere irrogate anche per comportamenti assunti fuori dell’orario di servizio e ciò in ragione dell’attività e della posizione ricoperta.

Il caso in esame è riferito alla sospensione per due mesi dal servizio a seguito di un decreto penale per guida in stato di ebbrezza.

Il destinatario del provvedimento, capitano dell’Aeronautica Militare aveva perso il controllo della propria auto urtando contro il guardrail; a seguito del controllo del tasso di alcool nel sangue effettuato dalla pattuglia della Polizia Stradale sopraggiunta, veniva riscontrato un livello superiore ai limiti di legge, a seguito del quale veniva emesso provvedimento di sospensione della patente.

Il capitano, in modo ineccepibile, comunicava al proprio comando l’accaduto e faceva ricorso al giudice di pace avverso la sospensione della patente, mentre sul piano penale decideva di non opporre il decreto penale di condanna viste le condizioni favorevoli legate alla sospensione condizionale della pena, all’estinzione della pena dopo due anni in mancanza di nuove violazioni e dell’inefficacia del giudicato nel giudizio amministrativo.

Malgrado il suo superiore, nel trasmettere gli atti al Comando Generale, comunicava di non ritenere di applicare sanzioni disciplinari, la Direzione Generale emetteva il provvedimento di sospensione dal servizio per due mesi.

Il Tar Emilia Romagna, con sent. n. 770 del 09/08/2016 ha ritenuto tale provvedimento illegittimo poiché la potestà punitiva deve essere esercitata tenendo conto delle caratteristiche del caso concreto e della personalità dell’incolpato; le esigenze di una linearità di condotta da parte dell’Amministrazione si deve perseguire applicando la medesima sanzione nel caso di condotte equivalenti. A nulla rileva la scelta operativa della Direzione Generale di punire sempre con la sanzione di stato ogni episodio di guida in stato di ebbrezza cui sia seguito un provvedimento penale di condanna.

In tale caso vi è stato un cattivo uso della discrezionalità amministrativa che è connessa con l’uso della potestà disciplinare, tenuto conto oltretutto che il militare ha scelto di non opporre il decreto penale di condanna per ragioni economiche, fidando sul fatto che il giudicato penale non ha effetti automatici nel giudizio amministrativo.

Tra l’altro l’istruttoria aveva evidenziato  che l’incidente era stato causato dall’usura dei pneumatici e non dalla perdita di controllo del mezzo per diminuite capacità psicofisiche, risultando vera la circostanza allegata dell’uso di un prodotto omeopatico suggerito dal medico curante che poteva influenzare l’esame del tasso di alcool del sangue.

Al contrario tutti gli aspetti favorevoli al ricorrenti emersi anche nel corso dell’istruttoria non sono stati tenuti in alcuna considerazione per la preoccupazione di irrogare una sanzione uguale a quella emessa in tutti i precedenti casi di condanna per guida in stato di ebbrezza.

Non considerare tutte le circostanze sono il sintomo di un non corretto esercizio della discrezionalità che deve informare l’attività della P.A.

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