Illegittima sospensione cautelare della patente e risarcimento danni.

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Sembra passato un millennio da quando si sosteneva che non fosse risarcibile il danno da lesione di interesse legittimo; a dispetto della diffusa consapevolezza di questa spettanza, pare ancora lento il percorso di adattamento cognitivo di alcuni uffici pubblici; prova ne è la vicenda trattata dal TAR Toscana, con la sentenza n°1038 del 13/07/2015, a mezzo della quale è stato riconosciuto un danno (quantificato in Euro 41.200) da risarcirsi da parte della Prefettura di Livorno, per aver illegittimamente adottato, nei confronti di un conducente, la sospensione cautelare della patente, a norma dell’articolo 223 del codice della strada.

Il Fatto:

Il Prefetto di Livorno, con provvedimento del 20/7/2004, dispose, ai sensi dell’art. 223 comma 2 del Codice della strada, la sospensione della validità della patente di guida di cui il ricorrente era titolare; contro tale provvedimento l’interessato propose ricorso al Giudice di pace di Cecina, che dapprima sospese l’atto impugnato e poi lo ha annullò (ritenendolo tardivamente adottato e notificato). La Prefettura di Livorno, a sua volta, propose ricorso contro la decisione citata davanti alla Corte di Cassazione, che lo ha accolse con la sentenza della Sez. II civile n. 28032 del 21 dicembre 2011, cassando la sentenza impugnata (ritenuta carente di motivazione) e rinviando al Giudice di pace di Livorno. Con provvedimento del 22/7/2013 il Dirigente dell’Area III della Prefettura di Livorno, richiamata la sentenza della Corte di Cassazione (ritenuta confermativa della “sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per mesi sei”), dispose la sospensione della patente per il periodo residuo. Contro tale provvedimento l’interessato propose ricorso davanti al Giudice di pace di Livorno e chiese alla Prefettura di agire in autotutela ritirando l’atto in questione; tale ultima richiesta venne accolta dal predetto Ufficio che revocò la precedente ordinanza di sospensione rilevando che “in virtù del tempo trascorso dal sinistro avvenuto il 24/10/2013, sono venute meno le esigenze cautelari ai sensi dell’art. 223 del Codice della Strada, richiamate nel provvedimento originario…” .

Questa sarebbe una bella storia, se la faccenda fosse finita così. Tuttavia, pare che il conducente in questione avesse patito un grave danno dal provvedimento illegittimo, nelle more della sua revoca e, su questo presupposto ha proposto ricorso al TAR toscano per vedersi riconoscere il danno per la lesione del suo interesse legittimo a non veder sospesa la patente.

Sostiene il Collegio che: “Il fatto antigiuridico è rappresentato dal provvedimento di sospensione della patente di guida adottato dalla Prefettura di Livorno il 22/7/2013, la cui illegittimità è evidente; basta considerare che l’atto in questione, costituendo esercizio del potere attribuito al prefetto dall’art. 223 comma 2 del Codice della strada, ha natura tipicamente cautelare (come evidenziato anche dalla Corte di Cassazione, Sez. II, nella sentenza n. 28032/2011 già citata e riguardante questa stessa vicenda); e che nessuna esigenza cautelare era ravvisabile a distanza di 10 anni dal verificarsi dell’incidente in cui era rimasto coinvolto il ricorrente; tant’è che la stessa Prefettura ha poi revocato il provvedimento di sospensione, proprio riconoscendo che il tempo trascorso dal sinistro aveva fatto venir meno le esigenze in parola. Evidente è anche la colpa dell’Amministrazione, che ha adottato un provvedimento palesemente irragionevole e fondato su presupposti inesistenti, come di fatto è stata poi costretta a riconoscere esercitando l’autotutela”.

Danno patrimoniale e non patrimoniale, somma considerevole, eccessiva punizione per un ufficio pubblico che, magari ha sbagliato, ma che si è trovato da pagare, invero, un conto troppo salato.

Pino Napolitano

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