IMPIANTI DI INCENERIMENTO E COINCENERIMENTO

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ca. 1990-1996, Dundee, Scotland, UK --- Smoke from the smokestack of an industrial incinerator. --- Image by © Niall Benvie/CORBIS

A tenore dell’art. 237-duodecies, comma secondo, “2. Gli impianti di incenerimento dei rifiuti e gli impianti di co-incenerimento sono progettati, costruiti, equipaggiati e gestiti in modo che le emissioni nell’atmosfera non superano i valori limite di emissione di cui rispettivamente all’Allegato I, paragrafo A, e all’Allegato 2, paragrafo A, al presente Titolo”. Tale norma vincola i progettisti, i costruttori e i gestori di impianti di co-incenerimento, i quali non possono progettare, costruire, equipaggiare e gestire impianti aventi emissioni superiori ai valori limite. La norma, viceversa, non vieta alle autorità regionali di imporre limiti più rigorosi di emissioni. L’art. 237-quattuordecies, comma 2, prescrive che “2. I valori limite di emissione degli impianti di incenerimento e co-incenerimento si intendono rispettati se conformi rispettivamente a quanto previsto all’Allegato 1, paragrafo C, punto 1, e all’Allegato 2, paragrafo C, punto 1”. Tale normativa riguarda il campionamento e l’analisi delle emissioni in atmosfera degli impianti di incenerimento e di coincenerimento e rimanda, all’uopo, agli Allegati per l’individuazione delle soglie dei valori limite. Si tratta, dunque, di una norma che conforma e vincola l’operato dei gestori e delle autorità preposte al campionamento e all’analisi delle emissioni gassose. Vincola anche le autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni regionali, ma soltanto nel senso di vietare loro di prescrivere valori limite superiori a quelle legali.

TAR MOLISE Sez. I n. 202 del 25.05.2017

63_ TAR MOLISE Sez I n. 202 del 25.05.2017 Impianti di incenerimento e coincenerimento

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