Impianti pubblicitari installati su transenne parapedonali

0
616

I giudici del Consiglio di Stato con la sentenza n. 144 del 10 gennaio 2019 hanno reso il parere in materia di impianti pubblicitari installati su transenne parapedonali su alcune intersezioni stradali in centro urbano.

LA VICENDA

Una società pubblicitaria impugna il provvedimento del Comune di Pescia , che ha negato il mantenimento di n. 4 impianti pubblicitari installati su transenne parapedonali su alcune intersezioni stradali in centro urbano, mantenimento richiesto dalla società stessa. Il Comune  comunicava alla società i motivi ostativi, richiamando il parere della Polizia municipale, che esprimeva posizione contraria essendo gli impianti posizionati in corrispondenza di intersezione stradale. La società rilevava come la motivazione del Comune muovesse da presupposti errati ed avverso il diniego proponeva ricorso nel quale deduceva motivi di illegittimità. Infatti l’articolo 51, comma ottavo, del Regolamento di attuazione del Codice della strada demanda infatti ai regolamenti comunali la disciplina dei messaggi pubblicitari sulle transenne parapedonali, ma il piano del Comune nulla dispone sulla pubblicità su impianti di servizio (tali sono le transenne parapedonali). La giurisprudenza amministrativa, in base al citato articolo, afferma che non si applicano ai mezzi pubblicitari di servizio le limitazioni e i divieti previsti in generale, e in particolare il divieto di posizionamento in corrispondenza delle intersezioni.

 LA DECISIONE

Il Consiglio di Stato accoglie il ricorso in quanto il  riferimento  alla collocazione delle transenne in corrispondenza di intersezione stradale, non ha fondamento poiché, come ben argomentato dalla società ricorrente, in termini peraltro già colti dalla giurisprudenza amministrativa, non sussiste, ex art. 51, comma ottavo del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada e, deve soggiungersi, dell’art. 14 del Piano generale degli impianti pubblicitari del Comune di Pescia, un generale divieto di collocazione di pubblicità sulle transenne parapedonali nei centri abitati, in corrispondenza di intersezioni stradali. Né giova a fondare il parere contrario il sintetico richiamo in esso contenuto all’art. 23, primo comma, codice della strada, atteso che tale fonte reca un generale (e generico) divieto a collocare sulle strade insegne pubblicitarie che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l’efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l’attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione. Infatti, alla luce del lungo affidamento maturato dalla società ricorrente  e del fatto che le norme invocate dall’Amministrazione a sostegno del parere contrario sono a loro volta risalenti, l’Amministrazione sarebbe stata tenuta a motivare puntualmente in ordine alla sussistenza concreta del pericolo per la sicurezza della circolazione determinato dalle installazioni pubblicitarie in questione. A ciò può aggiungersi che il Comune non ha richiamato l’art. 77, del Regolamento di attuazione, che vieta l’interferenza della pubblicità con i segnali stradali, sulla cui base avrebbe potuto eventualmente fondarsi una, comunque necessariamente puntuale e specifica,motivazione del diniego.

Pubblicità

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui