Imprese artigiane Ennesimo pasticcio della Regione Campania.

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La Regione Campania, al fine di semplificare ed accelerare le procedure per l’avvio delle attività economiche, comprese le imprese artigiane, eliminando gli obblighi burocratici che rallentavano o, talvolta, ostacolavano l’avvio delle attività imprenditoriali, ha approvato la legge regionale 11/2015[1].

Ma sono state talmente semplificate e liberalizzate le procedure che, incautamente e inavvertitamente (o volontariamente???) sono state abrogate anche le sanzioni per le attività artigianali esercitate in assenza di qualsiasi titolo.

Così, dopo tutte le incertezze determinate in materia di commercio con la Legge regionale 1/14, la Regione ha messo mano anche sull’artigianato, determinando altri problemi per gli operatori addetti alla vigilanza e controllo. Non resta che augurarsi che si fermino qui e non si cimentino anche con la legge sulla somministrazione!!! Sarei tentato di proporre la sottoscrizione di una petizione “Lasciateci lavorare in pace”, da inviare al Presidente De Luca e all’Assessore Lepore, delega alle attività produttive, per evitare ulteriori guasti in tale materia. Ma procediamo con ordine.  

Fra le diverse disposizioni della legge 11/15, al Capo II, articoli 16, 17 e 18, sono state introdotte le “Misure per la semplificazione per le imprese artigiane”.

In particolare, all’art. 16 è stato disposto che dal 1 gennaio 2016 è soppresso l’albo delle imprese artigiane ed è sostituito dal Registro delle Imprese, mentre le funzioni amministrative per l’annotazione, modificazioni e cancellazione di dette imprese dalla sezione speciale del registro imprese sono attribuite alle Camere di Commercio.

Le imprese artigiane, in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge 443/85, sono annotate nella sezione speciale del registro delle imprese presso la Camera di Commercio competente per territorio.

Dette Camere di commercio sono tenute a trasmettere le annotazioni ricevute all’INPS competente per territorio per i successivi adempimenti in materia di assicurazione, previdenza ed assistenza.

Le stesse Camere possono disporre accertamenti e controlli attraverso l’istruttoria dei Comuni ove hanno sede le imprese artigiane.

Mentre l’art. 17 apporta delle modifiche all’articolo 7 della legge regionale n. 15 del 2014, in ordine all’istituzione, presso gli uffici della Giunta Regionale, dell’Osservatorio regionale dell’artigianato ed alla sua composizione e funzionalità.

Inoltre, l’art. 18 stabilisce che entro 30 giorni dalla soppressione dell’Albo delle imprese artigiane (quindi entro il 30 gennaio 2016) erano soppresse anche le Commissioni provinciali e regionali per l’artigianato previste dalla legge regionale n. 11/87[2]; entro tale termine le predette Commissioni dovevano concludere tutte le attività ed i relativi adempimenti.

E fin qui, nulla da obiettare; ma i problemi cominciano con il comma 3 dello stesso art. 18.

Infatti, tale comma 3 dispone che entro lo stesso termine, 30 gennaio 2016, la legge 11/87 è abrogata.

Necessita, qui, ricordare che l’art. 15 di tale legge, oltre stabilire le modalità di iscrizione all’albo delle imprese artigiane e le competenze delegate ai Comuni, individuava anche la sanzione amministrativa pecuniaria da € 516,00 a € 2564,00 (da un milione a cinque milioni di lire) per l’esercizio dell’attività in assenza di iscrizione all’albo, ovvero per altre violazioni relative alle disposizioni introdotte nello stesso articolo,.

La competenza per l’applicazione delle sanzioni e la riscossione coattiva, ai sensi della legge 689/81, era attribuita al Presidente della Giunta Regionale.

Poiché la nuova legge regionale 11/15, nel prevedere l’abrogazione della legge 11/87, non ha stabilito alcuna sanzione per le violazioni amministrative, non ci resta che arrivare all’amara conclusione che, purtroppo, non più è possibile sanzionare l’esercizio dell’attività artigianale in mancanza di annotazione nella sezione speciale del registro delle imprese presso la Camera di Commercio.

In caso di accertamento di attività abusiva, non potendo elevare sanzione pecuniaria, consigliamo, comunque, di inoltrare relazione alla Camera di Commercio competente per territorio e per conoscenza al Suap del Comune, diffidando l’artigiano a regolarizzare la propria posizione ……. e basta.

Un’ultima annotazione che ci farebbe incaz…re se ci trovassimo in un paese normale ma, visto come siamo rovinati, viene solo da sorridere: “i funzionari della Regione Campania responsabili dell’area sviluppo economico, ed in particolare del servizio artigianato, hanno appreso dallo scrivente che era stata abrogata la legge regionale sull’artigianato e, superato il primo momento di stupore, del tutto increduli, non hanno saputo fornire alcuna notizia in ordine alle sanzioni da applicare.

Con buona pace di tutte le attività artigianali abusive !!!

 

C.te a. r. dr. Michele Pezzullo

[1] Legge regionale 14 Ottobre 2015, n. 11, recante “Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l’apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l’attività di impresa. Legge annuale di semplificazione 2015”; in Burc  n. 60 del 14 Ottobre 2015.

[2] Legge Regionale Campania 28 febbraio 1987, n. 11, recante “Norme per la tenuta degli Albi delle Imprese Artigiane e disciplina delle Commissioni Provinciali e Regionale per l’ Artigianato”; in Burc n. 14 del 17 marzo 1987.

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