In materia di sanzioni stradali la giurisdizione è sempre del giudice ordinario.

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In materia di sanzioni stradali la giurisdizione è sempre del giudice ordinario.

La Cassazione civile, a Sezioni Unite, con provvedimento del 17-04-2023, n. 10122, rimarca che -come già affermato nella sentenza n. 20544/2008 delle stesse Sezioni Unite- vale  il principio che, in tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, l’opposizione giurisdizionale al giudice civile ha natura di rimedio generale esperibile, salvo espressa previsione contraria, contro tutti i provvedimenti sanzionatori. Tale principio implica che il rimedio dell’opposizione al giudice civile copre tutte le possibili questioni attinenti, oltre che all’accertamento della responsabilità, anche alla misura della sanzione; comprese, quindi, le questioni relative al diritto di pagare la sanzione in misura ridotta.

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