in vigore da oggi il Testo Unico sul Commercio in Regione Campania

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La legge regionale 21 aprile 2020, n.7, nota come Testo Unico sul commercio – TUC – pubblicata sul BURC n.91 del 27 aprile, entra in vigore oggi 12 maggio, portando numerose novità soprattutto in materia e di somministrazione.
In merito a questa ultima disciplina vi ricordo che tutte le autorizzazioni o violazioni in materia di somministrazione dovranno essere trattate alla luce della legge regionale 7/2020.
Possiamo concludere che finalmente, da oggi, mandiamo in soffitta la legge 25 agosto 1991, n.287.
Da oggi punto è accapo, sperando di iniziare con il piede giusto.
Troverete allegatA una mia riflessione sul TUC.
Buon lavoro a tutti.

Testo Unico del Commercio – Note al testo

 

Il Consiglio Regionale della Campania, nella seduta del 18 febbraio, ha definitivamente approvato, all’unanimità, il Testo Unico del Commercio (TUC).

Tale provvedimento è composto da 158 articoli, suddivisi in tre Titoli e 10 Capi, con quattro allegati; riunifica e abroga circa 20 precedenti leggi regionali, anche frammentate in più testi normativi.  

– la l. r. n. 13/1975 (Disciplina dei mercati all’ingrosso);

– la l. r. n. 35/2012 (Norme urgenti sul commercio);

– la l. r. n. 8/2013 (Norme sul sistema distributivo dei carburanti);

– la l. r. n. 1/2014 (Nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale.

Il Testo intende regolare l’esercizio delle attività commerciali in Campania, riunendo in un unicum le diverse normative che regolano le principali attività produttive del territorio:

– Attività Commerciali in sede fissa e sulle aree pubbliche;

– Commercio all’ingrosso;

– Somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

– Sagre e feste popolari;

– Vendita della stampa quotidiana e periodica;

– Distribuzione di carburanti.

Tali attività sono state ordinate nel rispetto dei principi del Decreto Legislativo 59/2010 e della Direttiva del Parlamento Europeo, relativi ai servizi del mercato interno, finalizzati alla libertà di concorrenza nell’acceso al mercato, libertà di impresa e libera circolazione delle merci, riqualificazione dei centri storici, sostenibilità ambientale, tutela e libertà dei consumatori, semplificazione amministrativa, salvaguardia della legalità e contrasto all’abusivismo commerciale.

In particolare, si è proceduto a revisionare ed integrare le disposizioni della legge 9 gennaio 2014, n. 1. in materia di attività commerciale, quelle relative alla vendita della stampa quotidiana e periodica, nonché in ordine alla disciplina della distribuzione carburanti.

Si è, altresì, provveduto a scrivere, ex novo, la legge sulla Somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, colmando, di fatto, un vuoto legislativo in Campania che obbligava gli operatori del settore a seguire ancora la legge nazionale 25 agosto 1991, n. 287.

Tanto premesso, evidenziamo nei dettagli le novità inserite nel testo in discussione.

  • In materia ambientale sono state introdotte disposizioni relative alla sostenibilità ambientale prevedendo, all’articolo 3, il divieto di utilizzo della plastica monouso non biodegradabile per le attività di somministrazione ed il consumo negli esercizi commerciali, a decorrere da un anno dall’entrata in vigore della legge;
  • Promozione della cultura della legalità e contrasto alll’abusivismo commerciale, articolo 4, attraverso interventi di carattere educativo, sociale e informativo:

– protocolli di intesa della Regione con i Comuni, le Prefetture, le organizzazioni di rappresentanza, le associazioni sindacali;

– progetti di sensibilizzazione per scoraggiare la domanda di merce contraffatta e compravendita attraverso canali illeciti;

3 – In materia di Commercio al dettaglio in sede fissa e su aree pubbliche:

  1. a) Commercio al dettaglio in sede fissa: per le grandi strutture di vendita, di cui all’articolo 28, due novità, una relativa all’obbligo di corrispondere un onere aggiuntivo non superiore al trenta per cento degli oneri di urbanizzazione primaria, in fase di rilascio dell’autorizzazione commerciale, destinato ad azioni di sostegno degli esercizi di vicinato, nonché impegno del soggetto richiedente autorizzazione per la GSV ad attuare iniziative di riqualificazione delle aree a rischio di tenuta della rete distributiva; è stata, inoltre, prevista la sospensione dei procedimenti amministrativi per il rilascio delle autorizzazioni per le aperture delle grandi strutture di vendita fino alla adozione, da parte della Giunta Regionale, delle misure di sostenibilità per l’insediamento di tali attività e, comunque, per un periodo non superiore a dodici mesi dall’entrata in vigore del presente Testo (art. 156);

a-1) in tutti gli esercizi commerciali ove si vendono prodotti alimentari è consentita la possibilità di effettuare il consumo immediato dei prodotti posti in vendita con somministrazione non assistita (art. 35, comma 4);

  1. b) Commercio al dettaglio su aree pubbliche: introduzione e definizione della figura di “hobbista”, con puntualizzazione delle attività consentite (art. 52) e possibilità di esercitare saltuariamente l’attività, in forma non imprenditoriale ne professionale, nei mercatini dell’usato, dell’antiquariato e del collezionismo (art. 69);

b-1) L’obbligo per gi operatori commerciali su aree pubbliche di munirsi della “Carta di esercizio” e “Attestazione annuale”, la prima autocertificata dallo stesso operatore commerciale, mentre la seconda rilasciata dal Comune, in sostituzione del Durc;

b-2) l’esercizio dell’attività di commercio in forma itinerante è soggetta alla sola presentazione della Scia al Suap del comune ove si intende avviare l’attività e non necessita più dell’autorizzazione (art. 60);

b- 3) il commercio di prodotti alimentari sulle aree pubbliche consente la possibilità di effettuare il consumo immediato dei prodotti posti in vendita con somministrazione non assistita (art. 51, comma 6);

b – 4) superamento dei limiti della Bolkestein per quanto riguarda il rinnovo delle autorizzazioni per i posteggi nei mercati e fiere, stabilendo la durata delle concessioni a 12 anni e il rinnovo, a richiesta del titolare, previa verifica del possesso dei requisiti di legge (art. 54);

  1. c) Somministrazione al pubblico di alimenti e bevande: è stata interamente scritta la legge su detta attività, colmando un vuoto legislativo della nostra regione, una delle pochissime ancora prive di detta normativa, che costringeva gli operatori commerciali e gli uffici comunali ad operare ancora secondo le vecchie disposizioni della legge 287/91. Ovviamente, nella stesura di tale ordinamento si è tenuto conto delle nuove disposizioni susseguenti al 1991 e, soprattutto, di una maggiore semplificazione delle procedure.

Due su tutte: la riduzione di una unica tipologia di attività al posto delle quattro precedentemente previste (art. 90); la possibilità di esercitare l’attività con la presentazione della Scia nei Comuni e nelle aree non soggette a programmazione (art. 91). Precisata, inoltre, la previsione di attività a carattere stagionale legate a determinati periodi dell’anno coincidenti con le maggiori presenze di utenti; le attività temporanee in occasioni di sagre, fiere e altre manifestazioni a carattere religioso, culturale, tradizionale o eventi locali, tutte soggette a Scia.

  1. d) Sagre e feste popolari: definizioni (art. 102), requisiti delle aree (art. 103), disciplina e regolamentazione di dette manifestazioni, prevedendo funzioni dei comuni (art. 104) modalità e calendario regionale (art.105); l’attività potrà essere esercitata mediante presentazione di Scia e semplificazione di tutte le procedure;
  2. e) Vendita della stampa quotidiana e periodica: ulteriori semplificazioni anche per dette attività (articoli 107 a 113); infatti è stato stabilito che l’esercizio dell’attività di vendita è soggetto alla presentazione della Scia, mentre sono soggette alla sola Comunicazione le forme particolari di vendita di cui all’articolo 112 (nelle sedi dei partiti, nelle comunità religiose, sindacali e associazioni, vendita in forma ambulante di quotidiani di partito, pubblicazioni specializzate, consegna porta a porta, vendita nelle strutture turistiche ricettive, nonché la distribuzione in forma gratuita a parte dell’editore). I punti vendita esclusivi (art. 110) possono destinare una parte della superficie di vendita alla erogazione di servizi di interesse pubblico, inclusi quelli relativi all’informazione e all’accoglienza turistica, alla vendita di pastigliaggi confezionati, prodotti alimentari confezionati non deperibili che non necessitano di particolari trattamenti di conservazione, incluse le bevande preconfezionate e preimbottigliate e prodotti del settore non alimentare, purché l’attività prevalente rimanga quella della vendita di quotidiani e periodici.  

I citati prodotti possono essere commercializzati senza necessità di altro titolo abilitativo; fatta eccezione per i pastigliaggi e per le bevande preconfezionate e pre-imbottigliate, è richiesto solo il possesso  dei requisiti morali e professionali di cui all’articolo 7. E’ vietata la somministrazione di detti prodotti e la vendita di bevande alcoliche.

E’ consentita la diffusione gratuita della stampa previa presentazione di Comunicazione al comune dove si avvia la distribuzione; qualora l’editore intende avvalersi per tale attività di incaricati o di collaboratori, comunica l’elenco al comune competente per territorio e all’autorità di pubblica sicurezza, rilasciando agli incaricati o collaboratori un tesserino di riconoscimento.

  1. f) Distribuzione carburanti: (articoli da 114 a 143)oltre ad una più precisa e compiuta definizione dei punti di vendita e tipologia dei carburanti, sono stati stabiliti i requisiti soggettivi per l’esercizio dell’attività e le funzioni proprie dei comuni per il rilascio delle autorizzazioni e la fissazione dei turni di turni e orari di servizio, nonché le diverse tipologie di impianti. Per le autorizzazioni di esercizio è stata operata una distinzione tra gli impianti con la sola erogazione di carburante e quelli con il lavaggio veicoli, prevedendo nel primo caso l’autorizzazione e la Scia prevenzione incendi, mentre nel secondo oltre all’autorizzazione e la Scia prevenzione incendi anche l’obbligo di presentazione della AUA.  
  2. g) Sanzioni principali e accessorie: il testo si completa, infine, con un capitolo dedicato esclusivamente alle sanzioni pecuniarie ed accessorie (articoli da 144 a 152) per tutte le ipotesi di violazione delle attività indicate.
  3. h) Allegati A, B, C, D: ove sono individuati, rispettivamente, i seguenti:

Allegato A – Regimi amministrativi delle attività commerciali;

Allegato B – Documentazione minima da produrre per la richiesta di autorizzazione per gli esercizi commerciali in sede fissa;

Allegato C – Dotazione delle aree destinate a parcheggio per gli esercizi commerciali in sede fissa

Allegato D – Dotazione delle aree ad uso pubblico e delle aree per la movimentazione delle merci

Tali brevi note saranno successivamente, dettagliatamente e singolarmente meglio definite con successivi scritti.      

Legge regionale 21 aprile 2020, n. 7 t.u. commercio Regione Campania

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