Incidente causato dal mal posizionamento dei cassonetti

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I giudici della terza sezione Civile della Corte di Cassazione con la sentenza n. 15860 del 13 giugno 2019 hanno ritenuto che nel caso di incidente causato dal mal posizionamento dei cassonetti, risponde la ditta appaltatrice ma anche il comune non va esente da responsabilità per omessa vigilanza.

LA VICENDA

Nel caso de quo, un motociclista, incrociando un altro veicolo proveniente dal senso opposto di marcia, accostandosi in prossimità del margine destro della carreggiata, urtava la spalla e il braccio contro un cassonetto per la raccolta dei rifiuti, il quale era collocato, in assenza di segnaletica, in posizione sporgente di circa 40-50 cm, dopo una semicurva che ne impediva la visuale. Il guidatore, a seguito dell’urto, rovinava a terra riportando delle lesioni gravissime. Chiedeva il risarcimento del danno al Comune ma l’amministrazione rispondeva con un secco rifiuto. Le motivazioni del “no” si basavano su due punti. Da un lato il Comune non aveva la possibilità e il tempo di controllare, 24 ore su 24, che nessuno spostasse i cassonetti della spazzatura. Dall’altro lato, la gestione dei rifiuti era affidata a una società privata, titolare dei cassonetti e quindi responsabile della loro manutenzione e collocazione. In seguito ai ricorsi proposti dal danneggiato sia il Tribunale che la Corte territoriale confermavano il concorso di colpa tra il Comune e la società appaltatrice del servizio rifiuti incaricata. Avverso la decisione sia il Comune che la società appaltatrice proponevano ricorso per cassazione.

LA DECISIONE

Gli Ermellini rigettano il ricorso in quanto ritengono che per l’incidente verificatosi a causa del mal posizionamento sulla sede stradale di un cassonetto dei rifiuti rispondono “in solido” sia il Comune, sia la società appaltatrice del servizio rifiuti. “In solido” significa che il danneggiato può presentare indifferentemente la richiesta di risarcimento all’uno o all’altro: questi dovrà pagare i danni per intero, fatta salva poi la sua possibilità, in un momento successivo, di rivalersi nei confronti dell’altro soggetto corresponsabile.

Da un punto di vista pratico questo agevola la richiesta di risarcimento per il motociclista caduto a causa del cassonetto dei rifiuti posizionato male: questi può infatti rivolgersi direttamente al Comune o alla società di gestione dei rifiuti e ottenere tutti i soldi, senza dover frammentare la procedura in due richieste diverse, ciascuna per il 50% della somma. La responsabilità dell’ente locale e della società di gestione della spazzatura si basa sul codice civile che prevede che il proprietario o il custode di un oggetto – grande o piccolo che sia, mobile o immobile – deve risarcire tutti i danni che abbia procurato a terzi da esso, anche se tali fatti si sono verificati senza sua colpa. Tecnicamente si parla, a riguardo, di responsabilità oggettiva, che scatta cioè a prescindere da ogni intenzionalità del titolare o del custode della “cosa”. Ebbene, nel caso del cassonetto rifiuti posizionato male, il concorso di colpa è intuibile: da un lato il Comune deve provvedere alla manutenzione delle strade e far in modo che non si verifichino incidenti o altri fattori di rischio per automobilisti, motociclisti, ciclisti o pedoni; dall’altro lato, la società di gestione della spazzatura è titolare dei cassonetti e deve fare in modo che questi non costituiscano un ostacolo per gli utenti della strada, divenendo responsabile in caso di posizionamento non corretto. In tutto questo si può aggiungere anche il concorso di colpa del conducente che potrebbe non aver rispettato i limiti di velocità: se una perizia dovesse infatti dimostrare che un’andatura più conforme alle condizioni della strada (ad esempio per la presenza di una brutta curva) avrebbe evitato l’incidente o quantomeno reso meno gravi le conseguenze fisiche, allora il risarcimento verrà gradatamente ridotto in proporzione all’altrui colpa. Secondo la Cassazione metà della responsabilità per l’incidente andava attribuita al centauro avendo questi mantenuto una velocità eccessiva. Il restante 50 per cento di colpa è stato distribuito tra Comune e azienda (25% a testa), che insieme dovranno versare al danneggiato una somma per danno morale ed altra per il danno patrimoniale.

Cassonettisentenza

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