Incidente stradale. “video acquisito” dagli ufficiali di Polizia Locale attraverso le apparecchiature pubbliche di videosorveglianza il TAR ne ordina il rilascio di copie.

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A seguito d ‘incidente stradale Il ricorrente  aveva formulato un’istanza di accesso agli atti ex artt. 22 ss. L. 241 del 1990 al Comune di Fano per ottenere copia: – del “video acquisito” dagli ufficiali di Polizia Locale attraverso le apparecchiature pubbliche di videosorveglianza, che aveva ripreso il teatro dell’incidente in assenza di testimoni oculari.

la richiesta era  stata rigettata, sulla base di un parere del Data Protection Officer, in ottemperanza alla disciplina prevista dal Reg. Ue 2016/679, dal Dlgs 196/03 e s.m.i., nonché dai provvedimenti dell’Autorità Garante della Privacy. Inoltre, secondo il “Regolamento Comunale per la Videosorveglianza”, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 110 del 24 giugno 2015, le finalità della videosorveglianza sarebbero solo quelle di sicurezza urbana e del controllo dei luoghi ove avviene l’illegittimo deposito di rifiuti. Ancora, sempre in base al medesimo Regolamento: “per le altre immagini o filmati degli apparati di videosorveglianza acquisiti dalla Polizia Municipale ed
utilizzati dalla stessa o da altre forze di polizia per ragioni di sicurezza urbana ricollegabili a finalità giudiziarie, l’interessato potrà aver diritto all’estrazione di dati che lo riguardano, se non ancora cancellati, solo su espressa autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria competente”.

 Secondo i Giudici Amministrativi le immagini registrate e conservate in sistemi di videosorveglianza urbana rientrano nella nozione di documento amministrativo ai fini del diritto di accesso, considerata l’ampia dizione di cui all’ art. 22 comma 1, lett. d), della l. n. 241/1990. Il diritto di accesso agli atti costituisce, “principio generale dell’attività amministrativa” ed attiene ai “livelli essenziali” delle prestazioni relative ai diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, “di cui all’art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione”, come disposto dall’art. 29, comma 2-bis, della legge n. 241/90 e pertanto il parere opposto dal DPO  e dalla norma regolamentare non possono essere ostativi al rilascio delle immagini.

A seguito dell’incidente con ricostruzione postuma della dinamica  il ricorrente era stato sanzionato per omessa precedenza e pertanto l’accesso   è da qualificarsi “difensivo” ai sensi dell’art. 24, comma 7, della legge n. 241 del 1990 che enuclea un’autonoma funzione del diritto di accesso,   che può addirittura operare quale eccezione al catalogo di esclusioni previste per l’accesso partecipativo, fermo i diritti dei contro interessati.

Come di recente chiarito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 19 del 2020, l’accesso “difensivo” è infatti costruito come una fattispecie ostensiva autonoma, caratterizzata (dal lato attivo) da una vis espansiva capace di superare le ordinarie preclusioni che si frappongono alla conoscenza degli atti amministrativi; e connotata (sul piano degli oneri) da una stringente limitazione, ossia quella di dovere dimostrare la “necessità” della conoscenza dell’atto o la sua “stretta indispensabilità”, nei casi in cui
l’accesso riguardi dati sensibili o giudiziari”;

La  richiesta di accesso è stata  accolta in parte e con le cautele necessarie a tutelare il contrapposto diritto alla riservatezza altrui, omettendo dati sensibili e comunque dati di soggetti “terzi”, estranei alla vicenda in questione in ossequio  al principio di proporzionalità e di minimizzazione,  limitando l accesso alle  immagini da cui si evinca la dinamica del sinistro che ha riguardato il ricorrente con  oscuramento delle parti di immagini che ritraggano persone e di quelle che contengano ulteriori dati afferenti a soggetti estranei alla vicenda

Tar marche sentenza 538-2023

Vedi anche  TAR_CAMPANIA_2608_2023

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