Incidenti stradali: ecco che succede se la domanda risarcitoria non è completa e presentata nei termini di legge.

0
90

In materia di infortunistica stradale, la Corte di Cassazione è intervenuta, specificando che la documentazione deve essere prodotta come dettato dal d.lgs. 209/2005 (Codice della Assicurazioni Private), per quanto concerne la parte risarcitoria.
Essa è stata pubblicata in data 11 marzo 2016 [1], sentenza n. 4754/2016, evidenziando che se la richiesta di indennizzo non è compilata e presentata correttamente, il giudice deve rigettare la domanda volta ad ottenere la condanna dell’assicurazione.
Infatti il primo comma dell’art. Art. 148. (Procedura di risarcimento) così detta:” Per i sinistri con soli danni a cose, la richiesta di risarcimento deve recare l’indicazione degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili, per non meno di cinque giorni non festivi, per l’ispezione diretta ad accertare l’entità del danno. Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione, l’impresa di assicurazione formula al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento, ovvero comunica specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. Il termine di sessanta giorni è ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro. Il danneggiato può procedere alla riparazione delle cose danneggiate solo dopo lo spirare del termine indicato al periodo precedente, entro il quale devono essere comunque completate le operazioni di accertamento del danno da parte dell’assicuratore, ovvero dopo il completamento delle medesime operazioni, nel caso in cui esse si siano concluse prima della scadenza del predetto termine. Qualora le cose danneggiate non siano state messe a disposizione per l’ispezione nei termini previsti dal presente articolo, ovvero siano state riparate prima dell’ispezione stessa, l’impresa, ai fini dell’offerta risarcitoria, effettuerà le proprie valutazioni sull’entità del danno solo previa presentazione di fattura che attesti gli interventi riparativi effettuati. Resta comunque fermo il diritto dell’assicurato al risarcimento anche qualora ritenga di non procedere alla riparazione. “
Da questo disposto giurisprudenziale è emerso che la compagnia assicuratrice deve chiedere al danneggiato, a seguito della presentazione della domanda risarcitoria, ulteriori chiarimenti in merito alla dinamica dell’incidente, quest’ultimo è obbligato a rispondere: se, invece, agisce direttamente in causa, la domanda giudiziale va rigettata.
Della suddetta richiesta deve esserci traccia. La stessa deve essere allegata alla denuncia del sinistro, con tutti i documenti relativi.
La Corte ha ribadito che il danneggiato, post la fase processuale, egli può sempre reiterare la domanda, a condizione che non siano scaduti i termini, in considerazione del fatto che l’eventuale pronuncia di improponibilità della domanda, è legata ad un vizio di contenuto.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 26 novembre 2015

Pubblicità

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui