Industrie insalubri e miasmi: a chi competono i poteri d’intervento ai sensi del Testo Unico delle Leggi Sanitarie?

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La controversia, che approda dinanzi al TAR Toscana, Sez. II, 10 maggio 2022, n. 697, trae origine da un’ordinanza–adottata dal Direttore del Servizio ambiente, clima e protezione civile del Comune di Arezzo – avente ad oggetto «inconvenienti igienico sanitari derivanti da miasmi provenienti da un insediamento suinicolo»», con la quale si disponeva, in capo all’azienda agricola ricorrente, la trasmissione di «una valutazione delle emissioni volta ad elaborare misure gestionali e strutturali di contenimento delle sorgenti emissive, nella valutazione dovrà essere riportato un cronoprogramma delle azioni di miglioramento che l’azienda intenderà adottare».

I ricorsi in decisione, principale e per motivi aggiunti, sono fondati sotto l’assorbente e dirimente profilo del difetto di competenza del dirigente comunale ad adottare gli atti impugnati.

Rispetto alla censura in tal senso formulata dalla ricorrente, basandosi sulla qualificazione delle ordinanze impugnate come extra ordinem, ai sensi degli articoli 50 e 54 del d.lgs. n. 267/2000, la difesa del Comune ha replicato che i provvedimenti impugnati non concretizzerebbero delle ordinanze contingibili ed urgenti, essendo piuttosto espressione del potere di cui all’articolo 217 del R.D. 1265/1934 (Testo Unico delle Leggi Sanitarie), che spetterebbe al dirigente.

Secondo i giudici amministrativi del tribunale toscano, anche se, effettivamente le ordinanze impugnate sembrano porsi in esecuzione del disposto di cui all’articolo 217 R.D. 27 luglio 1934 n. 1265,“l’assunto difensivo del Comune di Arezzo non può tuttavia essere seguito per il resto, avendo la consolidata giurisprudenza formatasi sul punto, condivisibilmente evidenziato come anche a seguito della riforma “Bassanini”, che ha distinto fra competenze di carattere politico e competenze di carattere amministrativo, rimanga pienamente vigente la specifica disposizione di cui all’articolo 217 del T.U.LL.SS. che assegna al podestà (oggi al sindaco, ovviamente) i poteri di intervento in materia di igiene e sanità pubblica”.

L’articolo 217 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie dispone infatti che “quando vapori, gas o altre esalazioni … provenienti da manifatture o fabbriche, possono riuscire di pericolo o di danno per la salute pubblica, il podestà prescrive le norme da applicare per prevenire o impedire il danno”.

Il sindaco pertanto agisce in questa veste quale autorità sanitaria locale, chiamato ad esercitare poteri-doveri di controllo, anche preventivo, a tutela dell’ambiente e della salute pubblica.

Ai sensi degli articoli 216 e 217, il sindaco è dunque titolare di un particolare potere di vigilanza sulle industrie insalubri e pericolose, che può anche concretarsi nella prescrizione di accorgimenti relativi allo svolgimento dell’attività, volti a prevenire, a tutela dell’igiene e della salute pubblica, situazioni di inquinamento, e tale potere è ampiamente discrezionale ed esercitabile in qualsiasi tempo, sia nel momento in cui è richiesta l’attivazione dell’impianto, sia in epoca successiva.

Anche il Consiglio di Stato, Sez. V, 27 dicembre 2013, n. 6264, si è pronunciato sulla questione, affermando che le disposizioni del Testo Unico delle Leggi Sanitarie (articoli 216 e 217 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265) attribuiscono al sindaco, ausiliato dalla struttura sanitaria competente, il cui parere tecnico ha funzione consultiva ed endoprocedimentale, un ampio potere di valutazione della tollerabilità o meno delle lavorazioni provenienti dalle industrie classificate “insalubri”, per contemperare le esigenze di pubblico interesse con quelle pur rispettabili dell’attività produttiva, anche prescindendo da situazioni di emergenza.

Rispetto ai poteri esercitati nel caso di specie, non rileva il riferimento effettuato dalla difesa del Comune di Arezzo ai compiti dei dirigenti, in quanto, come evidenziato dalla citata giurisprudenza, nella materia in esame, le norme del R.D. n. 1265 del 1934 attribuiscono una competenza speciale al sindaco, correlata alla tutela di preminenti interessi di sanità ed igiene pubblica in relazione all’esercizio di industrie insalubri, prevalente sugli ordinari criteri di riparto dei compiti amministrativi in ambito locale.

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