Ingiunzioni per inottemperanza all’ordine di demolire: giurisdizione amministrativa e prime conferme di compatibilità costituzionale.

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pino gennaio 2016

Con sentenza n°103, depositata il 16 gennaio 2017, il TAR Campania, sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), prende posizione sulla validità dell’ingiunzione della sanzione pecuniaria prevista dal comma 4 bis dell’articolo 31 del DPR n°380/2001[1].

Nel caso di specie, ricadendo l’opera abusiva in area vincolata, non residuando margini di determinazione della sanzione opera l’amministrazione, le censure dei ricorrenti si sono concentrate sulla ipotizzabile illegittimità costituzionale della norma.

Le censure sono state brillantemente liquidate dal collegio che ha certificato la bontà dell’innesto normativo[2] in quanto: “nessuna violazione del principio di proporzionalità è imputabile, nel caso di specie, al civico Ente resistente, posto che quest’ultimo si è limitato ad irrogare (doverosamente e correttamente) la sanzione pecuniaria nella misura massima di Euro 20.000,00, facendo applicazione della norma su riprodotta nel suo testuale tenore, atteso il carattere obbligatorio e vincolato della sanzione pecuniaria di cui al novellato art. 31, comma 4 bis del T.U. Edilizia n. 380/2001 nell’ipotesi in cui ricorrano – come nella fattispecie in esame – i relativi (stringenti e tassativi) presupposti… come condivisibilmente osservato in sede pretoria (T.A.R. Puglia Lecce Sez. III, Sent., 12/07/2016, n. 1105) “ciò che viene sanzionato – nella misura massima di Euro 20.000,00 – dall’art. 31, comma 4-bis del D.P.R. n. 380 del 2001 e ss.mm.ii. non è la realizzazione dell’abuso edilizio in sé considerato (nel qual caso, evidentemente, rileverebbe la consistenza e l’entità dello stesso), bensì (unicamente) la mancata spontanea ottemperanza all’ordine di demolizione legittimamente impartito dalla P.A. per opere abusivamente realizzate in zona vincolata, che è condotta (omissiva) identica, sia nel caso di abusi edilizi macroscopici, sia nell’ipotesi di più modesti abusi edilizi: il disvalore (ex se rilevante) “colpito” è l’inottemperanza all’ingiunzione di ripristino (legittimamente impartita dalla P.A.) inerente agli abusi in quelle particolari (e circoscritte) “aree” ed in quei particolari (e circoscritti) “edifici” specificamente indicati nell’art. 27, comma 2 dello stesso D.P.R. n. 380 del 2001”. In definitiva, la sollevata censura di illegittimità costituzionale dell’art. 31, comma 4 bis del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm.ii. – in combinato disposto con l’art. 27, comma 2 dello stesso Testo Unico – si appalesa manifestamente infondata, per le ragioni innanzi illustrate.”.

Per ora le questioni che vanno al consolidamento sono 3:

  1. La norma che prevede l’aggravamento della sanzione, nella sua misura massima, in presenza di vincoli[3], è compatibile con la Costituzione.
  2. La giurisdizione su questa sanzione pecuniaria è quella esclusiva del Giudice Amministrativo;
  3. Nel caso di determinazione della sanzione nella misura fissa, a fronte dell’automatismo di legge, il materiale accertamento dell’inottemperanza è atto endoprocedimentale, essendo tutto affidato alla irrogazione della sanzione.

Restano oscuri ancora le seguenti questioni:

  • Quid iuris in ordine alla applicabilità dei principi e delle regole procedimentali della Legge n°689/1981 al caso di sanzione pecuniaria da irrogarsi con determinazione degli importi?

Attenderemo gli sviluppi.

[1] “L’autorità competente, constatata l’inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l’applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell’articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente”.

[2] Decreto Legge 133/2014 “Sblocca Italia” adottato il 12/09/2014, convertito in Legge 164/2014 e pubblicato sulla G.U. il 11/11/2014

[3] Tipologie vincolistiche specificamente e tassativamente indicate nella disposizione,: 1) “aree assoggettate, da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo di inedificabilità”; 2) aree “destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla L. 18 aprile 1962, n. 167 , e successive modificazioni ed integrazioni” (relativa a “Disposizioni per favorire l’acquisizione di aree fabbricabili per l’edilizia economica e popolare”); 3) “aree assoggettate alla tutela di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 ” (recante disposizioni in materia di “Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani”), ossia aree sottoposte a “vincolo per scopi idrogeologici” ovvero boschi “sottoposti a limitazioni nella loro utilizzazione”; 4) aree “appartenenti ai beni disciplinati dalla L. 16 giugno 1927, n. 1766 ” (rubricata “Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l’art. 26 del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, e del R.D. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall’art. 2 del R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751”), ossia gravate da usi civici; 5) “aree di cui al D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 ” (“Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell’ articolo 1 della L. 8 ottobre 1997, n. 352”), ed attualmente le corrispondenti aree di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (“Codice dei beni culturali e del paesaggio”, a seguito dell’abrogazione espressa del D.Lgs. n. 490 del 1999 , operata dall’ art. 184 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, a decorrere dal 1° maggio 2004, ai sensi di quanto disposto dall’art. 183 dello stesso Decreto); 6) “opere abusivamente realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi degli articoli 6 e 7 del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490” e ss.mm.ii. “o su beni di interesse archeologico, nonché per le opere abusivamente realizzate su immobili soggetti a vincolo o di inedificabilità assoluta in applicazione delle disposizioni del titolo II del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 ” e ss.mm.ii.; 7) “aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato”.

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