Il comma 3 dell’art. 11 del D.L. n. 14/2017, nell’intento di disinnescare l’effetto deflagrante delle decisioni della giustizia amministrativa che vede soccombere le strutture prefettizie nelle procedure di sgombero degli immobili, ha stabilito che tali decisioni potranno dar luogo, salvi i casi di dolo o colpa grave, esclusivamente al risarcimento in forma specifica, consistente nell’obbligo per l’amministrazione di disporre gli interventi necessari ad assicurare la cessazione della situazione di occupazione arbitraria dell’immobile.
Il nuovo D.L. n. 13/2018 (quasi con cadenza annuale e numerica identica) ha inteso, poi, modificare l’art. 633 c.p. (invasione di edifici) inserendo il terzo comma che punisce anche i promotori e gli organizzatori.
Nel frattempo però la giurisprudenza della S.C. sembra essere a gamba tesa nella partita.
La Cass., sez. III, 04/10/2018, n. 24198 ha ribadito che non è consentito agli organi della pubblica amministrazione, deputati a dare attuazione ai provvedimenti dell’Autorità giudiziaria, astenervisi o sindacarne il contenuto e che tale comportamento non può essere considerato incolpevole.
Osserva, infatti, il Collegio che l’omessa attuazione, da parte degli organi di polizia o delle altre amministrazioni a ciò preposte, dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria costituisce un fatto illecito in sede civile, e può costituire un delitto in sede penale.
Tale principio in uno stato di diritto non ammette elucubrazioni, ed è stato ripetutamente affermato dalla Cassazione Corte da sessant’anni in qua.
“L’autorità amministrativa, richiesta di concorrere con la forza pubblica all’esecuzione della pronuncia giurisdizionale di condanna o del comando contenuto nel titolo esecutivo, non è chiamata ad esercitare una potestà amministrativa, bensì a prestare i mezzi per l’attuazione in concreto della sanzione, ossia a prestare un servizio che consente di realizzare il fine ultimo della funzione sovrana della giurisdizione, che è dato dalla realizzazione contro l’inadempiente. Nell’esplicazione di tale servizio, l’autorità amministrativa presta attività materiale e non può, per tanto, procedere a valutazioni di interessi o di motivi di opportunità. Se, trascendendo i limiti della prestazione del servizio predetto, l’autorità amministrativa compie una valutazione di opportunità della esecuzione cui è chiamata a concorrere, ed esercita cosi una potestà che non ha, essa agisce illecitamente”.
Ma v’è di più. I principi enucleati dalla decisione in commento sono:
(a) l’apprestamento della forza pubblica da parte della p.a. è “doveroso”;
(b) se ardisce sindacarne l’opportunità, la p.a. “tiene una condotta illecita”;
(e) il primo criterio cui deve ispirarsi la p.a. è la legalità, e legalità non v’è quando si tolleri l’altrui sopruso, dal momento che chi accetta l’illegalità, la avalla;
(d) la mancanza di mezzi aggrava, invece che scusare, la p.a. che non garantisca l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali.
Né, al fine di escludere la responsabilità della p.a., è possibile sindacare la natura, il contenuto o lo scopo del provvedimento giurisdizionale cui la forza pubblica è chiamata a dare attuazione.
Che si tratti di dare esecuzione ad un ordine di ripristino dei segni di confine tra fondi miserrimi, o di assicurare alla giustizia il più spietato boss d’una cosca sanguinaria, la discrezionalità amministrativa cessa.
In ultimo, il principio di diritto da applicarsi è che “la discrezionalità della p.a. non può mai spingersi, se non stravolgendo ogni fondamento dello Stato di diritto, a stabilire se dare o non dare esecuzione ad un provvedimento dell’autorità giudiziaria, a maggior ragione quando questo abbia ad oggetto la tutela di un diritto riconosciuto dalla Costituzione o dalla CEDU, come nel caso del diritto di proprietà, tutelato dall’art. 41 Cost. e dagli artt. 6 CEDU ed 1 del Primo Protocollo addizionale CEDU. E’ pertanto colposa la condotta dell’amministrazione dell’interno che, a fronte dell’ordine di sgombero di un immobile abusivamente occupato vi aut clam, trascuri per sei anni di dare attuazione al provvedimento di sequestro con contestuale ordine di sgombero impartito dalla Procura della Repubblica”.