Interferenze illecite nella vita privata e “spycam”

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Internet abbonda di offerte di “spycam”: prezzi modici ed usi semplici; diventerete tutti agenti segreti!

Molto seducente la proposta, molto pericoloso cedere alla tentazione di farne uso, come ci insegna la Suprema corte (Cass. Pen. 22695 del 10 maggio 2017).

Un Tizio (alquanto stupido, se non altro) collocò nel bagno … una penna che occultava al suo interno una videocamera, la quale gli consentiva di procurarsi le immagini delle dipendenti dello studio mentre si spogliavano ed espletavano i propri bisogni fisiologici.

Senza addentrarci nei meandri tecnici della sentenza (che conferma le decisioni di merito), qui val la pena di rammentare che la norma che punisce una simile condotta è severa, e non va dimenticata: art. 615 bis cp: “Chiunque, mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell’articolo 614, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo. I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si procede d’ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato”.

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