Interruzione della prescrizione e differenze tra concorso di persone ed obbligazione solidale

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la Sezione III della Corte di cassazione , con Ordinanza del 23-01-2018, n. 1550 ha specificato come gli atti interruttivi della prescrizione si atteggiano diversamente a seconda se essi si riferiscano all’art. 6 o all’art. 5 della L.689/1981.

In altri termini, in tema di sanzioni amministrative, l’atto interruttivo della prescrizione nei confronti di uno dei coobbligati in solido, nelle ipotesi previste dalla L. n. 689 del 1981, art. 6, produce effetti anche nei confronti dei coobbligati, ai sensi dell’art. 1310 c.c., stante il richiamo contenuto nell’art. 28 della citata Legge alla disciplina del codice civile per quanto riguarda l’interruzione della prescrizione. A tali fini non assume importanza se il soggetto nei cui confronti è stata interrotta la prescrizione è quello che ha materialmente commesso la violazione o colui al quale la legge estende la corresponsabilità nel pagamento della relativa sanzione, non potendosi distinguere, ai fini di cui all’art. 1310 c.c., fra coobbligati solidali. L’estensione degli effetti degli atti interruttivi della prescrizione non si verifica, invece, nella diversa ipotesi del concorso di più persone nella commissione della violazione, prevista dalla L. n. 689 del 1981, art. 5, poiché in tal caso difetta il vincolo della solidarietà fra i coobbligati, ciascuno dei quali è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa per intero.

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