Investimento di un pedone.

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Investimento di un pedone.

In tema di omicidio colposo, per escludere la responsabilità del conducente per l’investimento del pedone è necessario che la condotta di quest’ultimo si ponga come causa eccezionale ed atipica, imprevista e imprevedibile, dell’evento, che sia stata da sola sufficiente a produrlo.

In applicazione del principio la Corte di cassazione penale (Sez. IV Sent., 30/09/2021, n. 37622)  ha ritenuto immune da censure la sentenza di condanna per il reato di omicidio stradale del conducente di un furgone, chiuso nella parte posteriore e privo di dispositivi idonei a monitorare il percorso in retromarcia, per l’investimento di un pedone avvenuto durante tale manovra, che avrebbe dovuto essere eseguita con particolare attenzione, avvalendosi anche dell’ausilio di terzo, non essendo imprevedibile la presenza di un pedone sul percorso stradale da compiere in retromarcia.

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