Istanza di annullamento in autotutela di atto amministrativo. Obbligo a provvedere della P.A.

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Esiste un diritto del privato ad ottenere risposta in riferimento ad una richiesta di annullamento in autotutela di un atto della P.A. ?

Per contro, la mancata risposta alla richiesta equivale a silenzio assenso alla istanza stessa ?

Questioni interessanti portate alla cognizione del Giudice Amministrativo da una società che ha avanzato richiesta di annullare un provvedimento con il quale un Comune ha rilasciato una concessione ad occupare un’area demaniale marittima. Tar Puglia, sez. I, 17/12/2014, n. 3112.

In riferimento a detta richiesta e alla conseguente conclusione del procedimento, è stato presentato ricorso affinchè il Comune compulsato provvedesse ad annullare il provvedimento richiamato.

In altri termini il Collegio pugliese è stato chiamato a stabilire se esista un diritto del privato ad ottenere un provvedimento di annullamento in autotutela e se la P.A. è obbligata a rispondere con un provvedimento espresso.

La decisione in esame afferma, invece, che in ordine alla sussistenza dell’obbligo da parte dell’amministrazione di provvedere a fronte di una domanda di autotutela avanzata dal privato, la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che nessun obbligo di provvedere sussista in capo all’ente in relazione all’esercizio del potere di riesame.

Richiamando, poi, la decisione del Consiglio di Stato n. 5199/2012 ricorda che l’obbligo di provvedere si porrebbe in contrasto, sia con il principio generale di certezza delle situazioni giuridiche a cui si collega l’inoppugnabilità del provvedimento oltre il termine decadenziale previsto dalla legge, sia con la previsione normativa di cui all’art. 21 nonies della l. n. 241 del 1990 che rimette alla P.A. la scelta discrezionale di utilizzare o meno il potere di autotutela.

Di conseguenza, “i provvedimenti di autotutela sono manifestazione dell’esercizio di un potere tipicamente discrezionale che l’Amministrazione non ha alcun obbligo di attivare e, qualora intenda farlo, deve valutare la sussistenza o meno di un interesse che giustifichi la rimozione dell’atto, valutazione della quale essa sola è titolare e che non può ritenersi dovuta nel caso di una situazione già definita con provvedimento inoppugnabile; pertanto, una volta che il privato, o per aver esaurito i mezzi di impugnazione che l’ordinamento gli garantisce, o per aver lasciato trascorrere senza attivarsi il termine previsto a pena di decadenza, si trovi di fronte ad un provvedimento inoppugnabile a fronte del quale può solo sollecitare l’esercizio del potere da parte dell’Amministrazione, quest’ultima, a fronte della domanda di riesame, non ha alcun obbligo di rispondere.

Per concludere, non sussiste la possibilità di fare ricorso alla procedura del silenzio-rifiuto allo scopo di provocare il ricorso dell’Amministrazione all’autotutela. Tale divieto, infatti, trova il proprio fondamento nell’esigenza di evitare il superamento della regola della necessaria impugnazione dell’atto amministrativo nel termine di decadenza.

In tali cosi, per concludere, la richiesta dei privati, rivolta all’Amministrazione, di esercizio dell’autotutela, è una mera denuncia, con funzione sollecitatoria, ma non fa sorgere in capo all’Amministrazione stessa alcun obbligo di provvedere.

Michele Orlando

P.A.sSIAMO

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