L’articolo 14 del codice della strada legittima il potere sindacale di pretendere la pulizia della strada dall’Ente proprietario.

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Spesso, troppo spesso, le ordinanze sindacali sono illegittimamente adottate; su questo tema, dalle pagine di questo sito, ci siamo più volte dilungati.

Oggi, al contrario di quanto fatto in recenti occasioni, stiamo a rimarcare come l’intelligenza pratica degli uffici comunali sia idonea a sottoporre ai sindaci utili strumenti di tutela della collettività; strumenti validati dal TAR all’esito dei ricorsi in opposizione perpetrati dai destinatari dell’ordine.

Descriviamo il contesto: abbandono plurimo ed indiscriminato di rifiuti su strade statali che attraversano territori comunali; qual è lo strumento più idoneo a disporre il ripristino dello stato dei luoghi e la completa pulizia dell’area di abbandono? La risposta istintiva sarebbe; “art. 192 del codice dell’ambiente”. In questo caso “Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate”. Tuttavia, è noto che l’attribuzione dell’obbligo di ripristino, in capo al proprietario del suolo, è per “fatto colpevole” (…il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo…); quindi la ricerca della colpevolezza (omissiva) ha –nella pratica- mandato ripetutamente a vuoto gli ordini spiccati dai comuni a carico dei proprietari, ai sensi della norma qui richiamata.

La necessità, come al solito, aguzza l’ingegno! Se dalla porta non si passa, proviamo a tutelare l’interesse pubblico passando dalla finestra (avranno ben ritenuto i funzionari che si sono cimentati nell’esperimento amministrativo che mi accingo a descrivere).

Il TAR Campania (Salerno) con le sentenze 1373/2015 e 1860/2015 ha rigettato due ricorsi presentati dall’ANAS, contro due ordinanze, spiccate da due distinti comuni salernitani, che disponevano al proprietario di manutenere e pulire la strada invasa dai rifiuti oggetto di abbandono indiscriminato. L’ANAS si doleva dell’esercizio di un potere improprio, in quanto più pertinente sarebbe stato attivare il predetto ordine a norma del codice dell’ambiente e non del codice della strada (ciò avrebbe comportato, per quanto di occulto ed inconfessato interesse del ricorrente, la facile elusione da ogni responsabilità per difetto di colpevolezza). Il TAR salernitano, dissentendo dall’opinione dei ricorrenti afferma, di contro, che:  l’articolo 14 del codice della strada, impone, tra l’altro, agli enti proprietari  “la manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi”…. La giurisprudenza … (Cons. di Stato, IV, sent. n. 2677/2011, che conferma T.A.R. Lazio, sent. n. 7027/2009, T.A.R. Napoli, sent. n. 7428/2006 e T.A.R. Basilicata n. 441/2010)… ritiene l’art. 14 della Codice della Strada norma speciale di settore che, per sua natura, non può ritenersi derogata se non da altra norma speciale che espressamente la privi della sua efficacia, ovvero disponga diversamente per ipotesi individuate, laddove il D.Lgs. n. 152 del 2006 non contiene previsioni specifiche in materia di sicurezza stradale: con il che non può rilevare, a dispetto dell’assunto attoreo, la giurisprudenza relativa a ordinanze di rimozione di rifiuti urbani da luoghi diversi dalla sede stradale e sue pertinenze”.

Grande vittoria per i comuni afflitti dall’abbandono dei rifiuti che –in questo modo- riescono a socializzare il danno con altri Enti pubblici che spesso scappano dalle responsabilità di vigilanza: “ L’art. 14 del codice della strada citato prescinde da qualsivoglia accertamento in contraddittorio del dolo o della colpa, avendo quale finalità prevalente ed espressa quella di garantire “la sicurezza e la fluidità della circolazione” (co. 1) ed è incontestata la circostanza che i rifiuti, trovandosi lungo il percorso stradale, possano costituire pericolo alla sicurezza e fluidità della circolazione” (T.A.R. Salerno, II, sent. n. 330/2013)”.

Pino Napolitano

P.A.sSiamo

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