L’assicurazione non copre i sinistri se il conducente è in stato di alterazione da alcol o droga.

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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9448, dell’11 maggio 2015, riconosce l’inoperatività della polizza assicurativa in relazione ad un sinistro stradale con conseguenti lesioni gravissime subite da uno dei protagonisti, secondo le seguenti considerazioni:

  • il conducente del veicolo si trovava in stato di ebbrezza alcolica e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti: addirittura, a distanza di due ore dall’incidente, il tasso alcolico era risultato sei volte superiore al limite consentito dal codice della strada, e pari al doppio del limite dello stato di ubriachezza piena e  gli esami tossicologici avevano riscontrato positività alla cocaina e ai cannabinoidi;
  • il verbale di accertamento poteva ritenersi assistito da fede privilegiata, atteso che lo stato di ubriachezza alcolica era stato accertato con l’ausilio di strumenti tecnici al Pronto soccorso;
  • la circostanza che il conducente avesse al momento del sinistro stradale un tasso alcolemico superiore al massimo consentito costituiva una presunzione iuris tantum a suo carico;
  • le clausole contrattuali, della polizza assicurativa, in forza delle quali l’assicuratore aveva negato l’indennizzo non erano vessatorie, richiamando nella sostanza gli articoli 186 e 187, codice della strada;
  • che il principio di cui all’articolo 1900, codice civile, secondo cui l’assicurazione non si estende ai rischi causati da dolo o colpa grave, opera pure quando la condotta dell’assicuratore non sia stata causa unica dell’evento.

Art. 1900, codice civile
Sinistri cagionati con dolo o con colpa grave dell’assicurato o dei dipendenti.

L’assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del contraente, dell’assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave.

L’assicuratore è obbligato per il sinistro cagionato da dolo o da colpa grave delle persone del fatto delle quali l’assicurato deve rispondere.

Egli è obbligato altresì nonostante patto contrario, per i sinistri conseguenti ad atti del contraente, dell’assicurato o del beneficiario, compiuti per dovere di solidarietà umana o nella tutela degli interessi comuni all’assicuratore.

Di conseguenza, la copertura assicurativa deve ritenersi comunque inoperante, potendosi presumere la colpa del conducente in stato di alterazione, quantomeno a titolo di concorso, per non essere stato in grado di attuare alcuna manovra di emergenza per lo stato alterato in cui versava.

 

di Marco Massavelli

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