Forse non tutti ricordano che, con il d.P.R. 28 settembre 2012, n. 198 fu inserita la norma nel regolamento di esecuzione, utile a rendere praticabile l’applicazione dell’articolo 94 comma 4 bis[1] del codice della strada (a sua volta introdotto con Legge n°120/2010).
La norma in parola è rappresentata dal vigente articolo Art. 247-bis del D.P.R. n°495/1992 che prescrive:
“1. In caso di variazione della denominazione dell’ente intestatario della carta di circolazione relativa a veicoli, motoveicoli e rimorchi, anche derivante da atti di trasformazione o di fusione societaria, che non danno luogo alla creazione di un nuovo soggetto giuridico distinto da quello originario e non necessitano, in forza della disciplina vigente in materia, di annotazione nel pubblico registro automobilistico, gli interessati chiedono al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici l’aggiornamento della carta di circolazione. Le medesime disposizioni si applicano nel caso di variazione delle generalità della persona fisica intestataria della carta di circolazione.
2. Gli uffici di cui al comma 1, procedono, a richiesta degli interessati:
a) all’aggiornamento della carta di circolazione, intestata ad altro soggetto, relativa agli autoveicoli, ai motoveicoli ed ai rimorchi dei quali gli interessati hanno la temporanea disponibilità, per periodi superiori a trenta giorni, a titolo di comodato ovvero in forza di un provvedimento di affidamento in custodia giudiziale; sulla carta di circolazione è annotato il nominativo del comodatario e la scadenza del relativo contratto, ovvero il nominativo dell’affidatario; nel caso di comodato, sono esentati dall’obbligo di aggiornamento della carta di circolazione i componenti del nucleo familiare, pur- ché conviventi;
b) all’aggiornamento dell’archivio nazionale dei veicoli, di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, rilasciando apposita ricevuta, nel caso di locazione senza conducente di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi per periodi superiori ai trenta giorni; nel predetto archivio è annotato il nominativo del locatario e la scadenza del relativo contratto;
c) alla nuova immatricolazione di autoveicoli e motoveicoli destinati esclusivamente ai servizi di polizia stradale, assegnando la speciale targa di cui all’articolo 246, comma 2, in dotazione dei Corpi di polizia provinciale e municipale a titolo di locazione senza conducente per periodi superiori ai trenta giorni; sulla carta di circolazione, intestata a nome del locatore, è annota- to il Corpo di polizia provinciale o municipale locatario e la durata del relati- vo contratto;
d) all’aggiornamento della carta di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati a nome di soggetti incapaci, mediante annotazione dei dati anagrafici del genitore o del tutore responsabile della circolazione del veicolo;
e) al di fuori dei casi precedenti, all’aggiornamento della carta di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, che siano in disponibilità di soggetto diverso dall’intestatario per periodi superiori ai trenta giorni, in forza di contratti o atti unilaterali che, in conformità alle norme dell’ordinamento civilistico, comunque determinino tale disponibilità”.
La norma sopra trascritta era rimasta non attuata (e, per conseguenza non applicabile è risultata la prescrizione del comma 4 bis dell’articolo 94, né la sanzione prescritta dal comma 3 della medesima norma), in relazione alla carenza delle procedure informatiche utili a rendere possibili i complessi adempimenti prescritti dalla norma.
Orbene, con circolare 15512 del 10 luglio 2014, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ci fornisce una serie di informazioni indispensabili per l’applicazione delle citate norme e ci da anche la data di avviamento della attuazione piena della disciplina rimasta sospesa dal 2010 ad oggi: 3 novembre 2014.
Dato che, tempo ce “n’è e ce ne sarà”, non mi dilungo a tracciare i dettagli della circolare alla cui lettura rinvio.
Mi limito solo a rappresentare che, su strada, si risolveranno molti problemi, quali quelli legati alla circolazione dei veicoli intestati a persone decedute, quelli legati alla circolazione dei veicoli intestati agli incapaci (minori), quelli legati a comodati, più o meno impropri, che potranno essere oggetto di regolazione.
In via di prima applicazione, si suggerisce prudenza e si auspica che non arrivi il Ministero dell’interno, con sue circolari “normative” a stimolare l’esplosione sanzionatoria rispetto a casistiche che resteranno comunque incerte.
Pino Napolitano
P.A.sSiamo
[1] 4-bis. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 93, comma 2, gli atti, ancorché diversi da quelli di cui al comma 1 del presente articolo, da cui derivi una variazione dell’intestatario della carta di circolazione ovvero che comportino la disponibilità del veicolo, per un periodo superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso dall’intestatario stesso, nei casi previsti dal regolamento sono dichiarati dall’avente causa, entro trenta giorni, al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici al fine dell’annotazione sulla carta di circolazione, nonché della registrazione nell’archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5. In caso di omissione si applica la sanzione prevista dal comma 3.