La bonomia del giudice di merito nel valutare la mancanza di colpevolezza per sedicente “buona fede”.

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La bonomia del giudice di merito nel valutare la mancanza di colpevolezza per sedicente “buona fede”.

Esiste tanta bonomia, da parte dei giudici di merito, nel valutare la sussistenza della “buona fede” idonea ad escludere la colpevolezza. Con ciò, spesso facendo mal governo dei principi della Suprema Corte che pretendono una certa rigidità sul punto.

Ebbene, secondo il Tribunale di Roma (sentenza del 29/10/2020), Sezione Seconda Civile, va annullata l’Ordinanza Ingiunzione che ha punito (confermando il verbale di accertamento della violazione) l’illecita (abusiva) occupazione di un immobile nella Regione Lazio (territorio in cui vige la L.R. n. 12/99, particolarmente mordace, sul punto).

Il presupposto dell’annullamento è veramente fragile: “L’illecito sanzionato attiene alla specifica occupazione dell’alloggio ERP, speciale rispetto a quella penale perché si riferisce ad una categoria di beni (alloggi di edilizia residenziale pubblica) e ad una condotta (non una generica invasione arbitraria) ma la più specifica mancanza di autorizzazione da parte dell’ente gestore del bene sui presupposti oggettivi e soggettivi previsti dall’art. 11, comma 5 L.R. n. 12/99) più ristretta di quella penale. Ai sensi dell’art. 3 della legge 689/81, l’errore sulla liceità della condotta, correntemente indicato come “buona fede”, può rilevare in termini di esclusione della responsabilità amministrativa, al pari di quanto avviene per la responsabilità penale in materia di contravvenzioni, solo quando esso risulti inevitabile, occorrendo a tal fine un elemento positivo, estraneo all’autore dell’infrazione, idoneo ad ingenerare in lui la convinzione della sopra riferita liceità, oltre alla condizione che da parte dell’autore sia stato fatto tutto il possibile per osservare la legge e che nessun rimprovero possa essergli mosso, così che l’errore sia stato incolpevole, non suscettibile cioè di essere impedito dall’interessato con l’ordinaria diligenza. ( Cass. civ. n. 16320/2010; Cass. civ., sez. II, 13610/2007). L’elemento positivo emerso nella fattispecie è desumibile dall’espressione utilizzata dalla ricorrente in sede di contestazione da parti dei vigili: “non sono entrata con effrazione” con ciò evidenziando l’errore sulla liceità del fatto di trovarsi nell’alloggio e del convincimento della liceità del suo operato, nonché dalla successiva riconsegna dell’alloggio ERP all’ATER”.

Dunque, se basta per andare esenti da colpa, un timido e tardivo ravvedimento ed una dichiarazione di accesso senza effrazione all’immobile, possiamo dire che –in termini di rigore decisorio e rispetto della cassazione- quest’affermazione della giustizia di merito ha veramente dato uno spettacolo poco edificante.

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