La “buona fede” in materia di sanzioni amministrative. Canoni di valutabilità.

0
266

La “buona fede” in materia di sanzioni amministrative. Canoni di valutabilità.

E’ costantemente affermato dalla Corte di cassazione (ed ulteriormente ribadito nella sentenza Cass. civ. Sez. II, 20-09-2023, n. 26864) che in tema di violazioni amministrative, ai sensi dell’art. 3 della L. 24 novembre 1981, n. 689, per integrare l’elemento soggettivo dell’illecito è sufficiente la semplice colpa, per cui l’errore sulla liceità della relativa condotta, correntemente indicato come “buona fede”, può rilevare in termini di esclusione della responsabilità amministrativa, al pari di quanto avviene per la responsabilità penale in materia di contravvenzioni, solo quando esso risulti inevitabile, occorrendo a tal fine un elemento positivo, estraneo all’autore dell’infrazione, idoneo ad ingenerare in lui la convinzione della sopra riferita liceità, oltre alla condizione che da parte dell’autore sia stato fatto tutto il possibile per osservare la legge e che nessun rimprovero possa essergli mosso, così che l’errore sia stato incolpevole, non suscettibile cioè di essere impedito dall’interessato con l’ordinaria diligenza (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 33441 del 17/12/2019, Rv. 656323 – 01; Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 19759 del 02/10/2015; Cass. nn. 16320/10, 13610/07, 11012/06, 9862/06, 5426/06 e 11253/04). L’onere della prova degli elementi positivi che riscontrano l’esistenza della buona fede è a carico dell’opponente e la relativa valutazione costituisce un apprezzamento di fatto di stretta competenza del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se non sotto il profilo del vizio di motivazione (Cass. Sez. 2, n. 11977 del 19/06/2020, Rv. 658272 – 01; Cass. n. 23019/09; Cass. Sez. 2, n. 21280/2015; Cass. n. 19759/2015; Cass. Sez. 5, n. 23019 del 30/10/2009, Rv. 610357 – 01).

Pubblicità

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui