La Cassazione conferma il valore giuridico della C.A.N.
Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 06/08/2024, n. 22148 ci ricorda che la notifica dell’atto tramite consegna a persona diversa dal destinatario (es. familiare) è da considerarsi valida, purché seguita dall’invio di una raccomandata semplice. Nelle ipotesi in cui non si realizza alcuna consegna, ma solamente il deposito dell’atto notificando presso l’ufficio postale, la legge con maggior rigore ha previsto che di questo adempimento venga data comunicazione al destinatario da parte dell’agente notificatore, secondo le due differenti e concorrenti modalità dell’affissione dell’avviso di deposito nel luogo della notifica, immissione nella cassetta postale, e con la spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento; ma tale e più rigido sistema di perfezionamento della notifica non è affatto previsto, invece, nella differente ipotesi di consegna dell’atto notificando a persona diversa dal destinatario (in questo caso il marito), tale ultimo caso la legge, infatti, ritiene sufficiente la spedizione a quest’ultimo di una raccomandata “semplice” che gli dia la notizia dell’avvenuta notificazione (art. 7 della legge n. 890 del 1982); la ragione di questa più semplificata disciplina riposa sulla circostanza che in tali ultime fattispecie, non solo una consegna vi è stata, ma risulta anche effettuata nelle mani di soggetti, quali il familiare, il portiere, il dipendente, il personale di servizio, l’addetto alla casa, che hanno un determinato tipo di rapporto, ritenuto dal legislatore funzionale alla comunicazione della notificazione.