La Cassazione conferma la sindacabilità, nel merito, del decreto prefettizio di individuazione delle strade ai fini dell’installazione dei velox fissi.

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Come la Cassazione ha già avuto modo di evidenziare con la sentenza n. 7872/11, il provvedimento prefettizio di individuazione delle strade lungo le quali è possibile installare apparecchiature automatiche per il rilevamento della velocità, senza obbligo di fermo immediato del conducente, previsto dall’art. 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, “può includere soltanto le strade del tipo imposto dalla legge mediante rinvio alla classificazione di cui all’art. 2, commi 2 e 3, cod. strada, e non altre; è, pertanto, illegittimo – e può essere disapplicato nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa – il provvedimento prefettizio che abbia autorizzato l’installazione delle suddette apparecchiature in una strada urbana che non abbia le caratteristiche “minime” della “strada urbana di scorrimento”, in base alla definizione recata dal comma 2, lett. D), del citato art. 2 cod.strad.”.

Alla stregua di tale principio di diritto, la Sezione II della Cassazione Civile, con sentenza n°5532 del 6 marzo 2017, ha cassato con rinvio la sentenza del tribunale di Torino, che hadunque errato nel ritenere di non poter sindacare la legittimità del provvedimento prefettizio, dovendo anzi, al contrario, procedere a tale sindacato e, a tal fine, verificare se le caratteristiche oggettive della strada in questione consentissero di ricondurla nell’ambito della categoria di cui alla lettera D) dell’articolo 2 cod. strada.

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