La certificazione prevenzione incendi… riflessioni.

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Pertinente intervento della Cassazione sulla disciplina sanzionatoria applicabile alle attività lavorative per le quali manchi il prescritto certificato prevenzione incendi.
Questo certificato, come è noto, attesta il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio nei locali, attività, depositi, impianti ed industrie pericolose, individuati in relazione alla detenzione ed all’impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti che comportano, in caso di incendio, gravi pericoli per l’incolumità della vita e dei beni (cfr. articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139).
Il problema che si è posto ha riguardato la disciplina sanzionatoria applicabile, nei casi di inosservanza, in ragione dell’avvenuta abrogazione del dpr 27 aprile 1955 n. 547, che, in precedenza disciplinava la materia, a seguito dell’entrata in vigore della normativa generale in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro contenuta nel decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81.
Ebbene, secondo la Corte, il fatto integra tuttora reato.Infatti, si è sostenuto che le attività dove si svolgono lavorazioni pericolose, nelle quali si producono, si impiegano, si sviluppano o si detengono prodotti infiammabili, incendiari o esplodenti sono sempre soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del comando dei Vigili del fuoco competente per territorio, che deve rilasciare il prescritto certificato di prevenzioni incendi. La relativa mancanza, nonostante l’abrogazione dell’articolo 36 del dpr 27 aprile 1955 n. 547, avvenuta con l’articolo 304 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, integra tuttora reato, ai sensi del combinato disposto degli articoli 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139 e 46 del decreto legislativo n. 81 del 2008, essendovi continuità normativa tra le nuove disposizioni e quelle abrogate (cfr., in termini, Cassazione, Sezione III, 25 febbraio 2009, De Pra). (Cfr Sentenza Cassazione penale 15/02/2011, n. 5597).

Salvatore Schiavone

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