La competenza ad emettere atti prodromici all’Ordinanza contingibile e urgente ex art. 50 co. 5 TUEL è del Dirigente e non del Sindaco.

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Ci siamo già occupati della illegittimità dell’adozione di un’Ordinanza ex artt. 50 e 54 TUEL da parte del Funzionario, ora, per la legge del contrappasso, diamo conto dell’illegittimità dell’adozione di atti precedenti all’Ordinanza se sottoscritti dal Sindaco e non già del Dirigente.

Tar Toscana, Firenze, sez. II, 07/02/2022, n. 140, ha rilevato l’incompetenza del sindaco ad adottare un provvedimento di diffida alla rimozione e al monitoraggio periodico di coperture contenenti amianto entro un termine stabilito.

Infatti, l’atto impugnato costituisce, in base alle stesse espressioni letterali in esso contenute, una diffida motivata a provvedere all’esecuzione di un “cronoprogramma” di interventi di sostituzione di coperture contenenti amianto, con l’avvertimento che l’inosservanza delle prescrizioni nei termini disposti “comporterà l’emanazione di ordinanza contingibile e urgente ai sensi degli articoli 50 e 54 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e nel caso di successiva inottemperanza le seguenti conseguenze: denuncia all’autorità giudiziaria…esecuzione in danno…”.

Per cui è evidente che l’atto adottato dal sindaco non è esso stesso un’ordinanza contingibile e urgente bensì un atto a questa prodromico, tuttavia estraneo al paradigma del potere sindacale disciplinato dagli artt. 50 e 54 del T.U. enti locali; e d’altro canto, la natura stessa di diffida di tale atto e l’assegnazione di un ampio arco temporale (da uno a tre anni) per adempiere alle varie prescrizioni, sconfesserebbero l’esistenza di una situazione di pericolo imminente per l’incolumità pubblica non altrimenti fronteggiabile, che dovrebbe costituire il presupposto per l’esercizio del potere straordinario di ordinanza del sindaco.

Per cui, non avendo l’amministrazione comunale esercitato un potere “extra ordinem”, pur in mancanza di univoche indicazioni circa la legge applicata e il potere esercitato, sicuramente l’atto impugnato non poteva essere emanato in via eccezionale dal sindaco, bensì doveva essere adottato, come tutti gli altri provvedimenti amministrativi, da un organo dirigenziale.

Anche in questo caso: chiaro, semplice e ineccepibile.

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