La competenza territoriale del giudice dell’opposizione.

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“E’ legittima la previsione normativa che fissa la competenza territoriale, in senso inderogabile, del giudice dell’opposizione a sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada nel luogo di accertata commissione della violazione amministrativa a cui è seguita l’inflizione della relativa sanzione a carico del trasgressore”.

La Corte costituzionale, con ordinanza 22/04/2016, n. 93, ha dichiarato la manifesta inammissibilità di una eccezione di illegittimità costituzionale inerente l’art. 7 del D.Lgs n°150/2011, proposta da un giudice di pace.

Tale norma è stata criticata in quanto prevedrebbero l’inderogabilità della regola di competenza per territorio; tuttavia l’eccezione è stata proposta  “nella totale carenza di indicazione delle ragioni della non manifesta infondatezza della questione riferita all’art. 102 Cost. (parametro, peraltro, palesemente inconferente) e nel difetto di adeguata motivazione in ordine alla ravvisata lesione degli altri parametri evocati (artt. 3 e 24 Cost.), soltanto assertivamente denunciata (ex plurimis, ordinanze n. 91 e n. 52 del 2015), non avendo il rimettente neppure considerato le ordinanze di questa Corte, che hanno dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 22 della L. n. 689 del 1981 (il cui contenuto precettivo, in parte qua, è stato riprodotto dal citato art. 7, comma 2), in quanto la scelta del legislatore “si risolve nell’applicazione del tradizionale criterio del locus commissi delicti, ancorato ad un riferimento oggettivo desunto dalla vicenda oggetto di giudizio e (almeno di norma) di facile applicazione” e costituisce “espressione di corretto esercizio della discrezionalità spettante al legislatore in tema di regolazione della competenza in generale ed in particolare di quella territoriale … essendo del tutto ragionevole che nel luogo in cui si è tenuto il comportamento sanzionato … si discuta della legittimità della pretesa punitiva esercitata” (ordinanza n. 459 del 2002; si vedano anche le ordinanze n. 74 del 2011; n. 114 del 2005; n. 130 e n. 61 del 2004; n. 259, n. 193 e n. 75 del 2003)”.

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