La configurabilità del reato di rifiuto di sottoporsi al test alcolemico.

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La configurabilità del reato di rifiuto di sottoporsi al test alcolemico.

Con la sentenza di merito la Corte di appello di Torino confermava la sentenza del Tribunale di Cuneo del 29 marzo 2017, con cui R.G.P. era stato condannato alla pena di anni uno di arresto ed Euro quattromila di ammenda in relazione al reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma 7, (rifiuto di sottoporsi ad accertamento del tasso alcolemico, mentre si trovava alla guida di autovettura, al fine di accertare il suo stato di ebbrezza).

Contro questa sentenza, l’interessato insorge e ricorre presso la Cassazione. Con Sentenza del 31-03-2021, n. 12142, la VI sezione penale della Cassazione conferma che il reato è configurabile, con il seguente passo motivazionale:

Premesso che il reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici, previsto dall’art. 186 C.d.S., comma 7 è configurabile anche nel caso di manifestazione sintomatica della condizione di ebbrezza alcolica da parte del soggetto sottoposto ad accertamento, stante l’autonomia di detto reato rispetto alla distinta fattispecie di guida in stato di ebbrezza, disciplinata dal medesimo art. 186, comma 2 (Sez. 4, n. 13851 del 12/11/2014, dep. 2015, Fattizzo, Rv. 262870), va ricordato che, ai sensi del comma 7, è punibile il rifiuto di uno tra gli accertamenti previsti dai commi 3, 4 o 5 del medesimo articolo: cioè sia del cd. pretest che del vero e proprio test alcolimetrico. Il ricorrente evoca il principio espresso da questa Corte, secondo cui il reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcoolimetrici (art. 186 C.d.S., comma 7) non è integrato laddove il conducente si oppone all’accompagnamento presso il più vicino ufficio o comando, non trattandosi di condotta tipizzata dal combinato disposto dei commi 3 e 7 di detto articolo (Sez. 4, n. 21192 del 14/03/2012, Bellencin, Rv. 252736; nella specie, il conducente si era rifiutato di essere accompagnato ad un comando di polizia posto a trenta chilometri dal luogo degli accertamenti). Il principio richiamato non è pertinente all’ipotesi in esame, in quanto concerne l’ipotesi di un mancato accompagnamento in ufficio del conducente, per essersi questo opposto”.

Quindi, il rifiuto di andare presso la struttura ove è l’etilometro non integra il reato di cui al Codice della Strada qui in trattazione (verosimilmente ne integra uno diverso); di contro chi docilmente segue in caserma gli agenti di polizia stradale e lì si rifiuti di fare il test, incorre nella pena di cui al comma 7 dell’art. 186 CdS

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