La Confisca amministrativa, un grattacapo di imponente spessore giuridico.

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Anche le sentenze di merito –talvolta- aiutano a confermare gli assetti delle conoscenze in materia di sanzioni amministrative.

Nel caso di specie, questa sentenza del Giudice di pace di Sondrio (n°215 del 28 dicembre 2016) è utile per rammentare alcune questioni inerenti il potere di confisca amministrativa.

I temi giuridicamente rilevanti che emergono dalla sentenza sono due:

  1. La natura dei termini previsti dal comma 3 dell’articolo 19 della L.n°689/1981[1];
  2. La qualificazione della confisca, come obbligatoria o meno, in relazione alla fumosità della previsione normativa dei commi 3 e 5 dell’articolo 20 della L. n° 689/1981[2].

In ordine al capo sub a), ritengo che si possa concordare con l’opinione espressa dal giudice in ordine alla natura perentoria dei termini. In buona sostanza, secondo il giudice onorario di Sondrio, il termine di sei mesi ha valenza assoluta e tranciante in ogni caso, sia se sia stato proposto scritto difensivo dall’interessato che se detto scritto non sia stato presentato. La ratio della norma (e qui si condivide) è quella di creare un momento di cessazione degli effetti del sequestro, per maturata inadempienza dell’amministrazione che consuma il suo potere di confisca, quando sia passato il termine “lungo” considerato dalla norma (apprezzabili le parole “valore di sbarramento e di garanzia”; cfr. Cass. Civ.10670/1996).

In ordine al capo sub b), è difficile concordare con il giudice quando qualifica come fattispecie di confisca facoltativa, ciò che è –evidentemente- oggetto di confisca obbligatoria. Nel caso di specie, la violazione contestata atteneva all’inadempienza degli obblighi di cui all’articolo 18 comma 2 del Reg. UE n°178/2002 (provenienza e tracciabilità degli alimenti); è evidente che la detenzione o alienazione di prodotti alimentari in violazione di tale obbligo integra le previsioni della norma che contempla la confisca obbligatoria (anche a voler ritrarre la vicenda sotto l’angolo visuale del mero “prodotto della violazione”, se non nel solco del comma 5). Viceversa, la confisca è facoltativa solo quando le cose “che servirono o furono destinate a commettere la violazione”. Dalla qualificazione come “facoltativa” della confisca è derivato l’annullamento della relativa ordinanza, per carenza della contestuale ingiunzione di pagamento.

Si apprezza, dalla vicenda, la splendida attività difensiva espressa dall’Autorità Amministrativa che, se non è riuscita a convincere il giudice (un vero peccato, invero, alla luce della raffinatezza delle difese) , ha avuto la sostanza di imporre (verosimilmente) quel contegno tale nel giudicante da indurlo a compensare le spese di lite.

[1] Quando l’opposizione al sequestro e’ stata rigettata, il sequestro cessa di avere efficacia se non e’ emessa ordinanza-ingiunzione di pagamento o se non e’ disposta la confisca entro due mesi dal giorno in cui e’ pervenuto il rapporto e, comunque, entro sei mesi dal giorno in cui e’ avvenuto il sequestro.

[2] E’ sempre disposta la confisca amministrativa delle cose, la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione delle quali costituisce violazione amministrativa, anche se non venga emessa l’ordinanza-ingiunzione di pagamento.

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