La contestazione del reato edilizio al proprietario dell’immobile abusivo

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caso trattatato dalla Corte di Cassazione Penale, con la sentenza 3 febbraio 2015, n. 4933, riguarda la condanna di un soggetto, in ordine al delitto di cui all’art. 181, comma 1-bis, decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, contestandogli di aver eseguito opere su area sottoposta a vincolo, in difetto di autorizzazione ambientale.

Tale condanna derivava in forza della mera condizione di comproprietario dell’immobile oggetto di intervento, senza alcuna valutazione di elementi ulteriori, basandosi sul “discutibile” sillogismo “proprietario uguale contravventore”.

La Suprema Corte di Cassazione ha precisato che in tema di reati edilizi (e dei commessi illeciti paesaggistici) la responsabilità del proprietario o comproprietario non committente non può essere oggettivamente dedotta dal diritto sul bene né può essere configurata come responsabilità omissiva per difetto di vigilanza, attesa l’inapplicabilità dell’articolo 40, secondo comma, codice penale, ma deve essere dedotta da indizi ulteriori rispetto all’interesse insito nel diritto di proprietà, idonei a sostenere la sua compartecipazione, anche morale, al reato.

 

In particolare, si è evidenziato che questa responsabilità può dedursi da elementi quali la piena disponibilità della superficie edificata, l’interesse alla trasformazione del territorio, i rapporti di parentela o affinità con l’esecutore del manufatto, la presenza e la vigilanza durante lo svolgimento dei lavori, il deposito di provvedimenti abilitativi (anche in sanatoria), la fruizione dell’immobile secondo le norme civilistiche sull’accessione, nonché tutti quei comportamenti (positivi o negativi) da cui possano trarsi elementi integrativi della colpa e prove circa la compartecipazione – anche morale – alla realizzazione del fabbricato

Una responsabilità, dunque, che può essere desunta da elementi oggettivi di natura indiziaria e la cui valutazione si sottrae al sindacato di legittimità, se congruamente motivata.

di Marco Massavelli

 

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