La contestazione della violazione e la comunicazione di avvio del procedimento; la lezione del Consiglio di Stato

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Importante pronunciamento del Consiglio di Stato (Sez.II, n° 03548, del 4 giugno 2020, Est. Manzione, Pres. Cirillo) in materia di sanzioni amministrative. La sentenza in parola merita approfondimenti ben più nutriti del piccolo appunto realizzato in questa sede, in quanto innova radicalmente l’assetto giurisprudenziale in tema di rapporto tra la L.689/1981 e le sanzioni non pecuniarie (accessorie a sanzioni pecuniarie o autonome).
In questo specifico frangente ci interessa, tuttavia, porre l’accento su un passo specifico della sentenza in parola, che declina il rapporto tra art. 13 della L. 689/1981, contestazione immediata della violazione e comunicazione di avvio del procedimento. “Quanto alla comunicazione di avvio del procedimento, essa non è mai richiesta in ambito sanzionatorio perché “assorbita” nel verbale di accertamento dell’illecito, cui le sanzioni conseguono ope legis e senza necessità di ulteriore coinvolgimento delle parti… l’esclusione della violazione dell’art. 7 l. n. 241/1990 consegue al fatto che di regola l’interessato riceve sostanziale comunicazione dell’avvio dei procedimenti sanzionatori a suo carico, previsti obbligatoriamente dalla legge, con la redazione del verbale di accertamento del fatto costituente illecito, che avviene in contraddittorio (o alla presenza) dello stesso e che ne costituisce il primo atto di avvio”.
Quindi, possiamo concludere che il verbale di contestazione di una violazione punita con sanzione amministrativa pecuniaria, cui accede una sanzione non pecuniaria –che deve recare l’indicazione anche della sanzione non pecuniaria- assolve anche alle finalità delle comunicazioni di avvio del procedimento di cui alla L.241/1990.
Nel concretamente sottoposto al giudizio della Sezione, “tuttavia, detto verbale di accertamento in realtà non è stato redatto, innestandosi il procedimento sanzionatorio amministrativo, per quanto già ampiamente specificato, in altro di natura penale”. Essendoci stato un cambio di titolarità nell’azienda (nelle more del procedimento penale e dello sviluppo del procedimento amministrativo), deduce il Collegio che “l’intervenuto iato nella titolarità dell’azienda, ha interrotto anche il procedimento sanzionatorio, che per potere essere attivato nei confronti di un soggetto terzo, a qualunque titolo chiamato in causa, avrebbe dovuto ripartire dalla contestazione dell’addebito, ovvero dalla comunicazione dell’avvio del procedimento conseguita all’avvenuta contestazione ad altri. Venuto meno infatti il paradigma della l. n. 689/1981, non può che tornare a trovare applicazione quello generale di cui alla l. n. 241/1990”.
Come detto, la sentenza in parola smuove anche altri aspetti di rilevantissimo interesse per il principio di colpevolezza e per la generale gestione delle sanzioni accessorie.
Tuttavia qui basterà ricordare che:
1) Quando una violazione punita con sanzione amministrativa pecuniaria è coronata anche da una sanzione accessoria, diventa necessario rappresentare che esiste anche la sanzione accessoria, in quanto questa esposizione completa della rete sanzionatoria conseguente all’illecito assorbe gli obblighi di comunicazione di avvio del procedimento nei confronti di trasgressore e di obbligato in solido che conoscono, quindi, l’intera gamma delle conseguenze a proprio carico, potendo intervenire nel procedimento a norma dell’art. 18 della L. 689/1981 che, in questo modo realizza tutte le garanzie partecipative proprie della L. 241/1990;
2) Nel verbale di contestazione, quando siano previste sanzioni anche non pecuniarie, descritte le stesse, non sarebbe male predisporre una piccola dicitura che avvisi di come “il presente verbale assolve anche alle finalità di comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della L. 241/1990; la partecipazione procedimentale può essere effettuata nell’economia del particolare procedimento di cui all’art. 18, della L. 689/1981, mediante l’invio di una scritto difensivo all’autorità amministrativa competente”.

 

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