la destinazione d’uso di un immobile è oggettiva, cioè riferita alla tipologia di attività generalmente ammissibile, non meramente soggettiva, in base alla tipologia di soggetti coinvolti

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Il Consiglio di Stato con sentenza n 3665  pubblicata  il 10 maggio 2021 ha riformato la  sentenza del giudice di prime cure che aveva accolto l’ordinanza del comune di Bormio di ripristinare la destinazione assentita nella porzione di un  piano primo interrato adibito ad attività di noleggio e riparazione  di sci.  la motivazione dell’ordinanza comunale si basava sul presupposto  degli obblighi, assunti dal proprietario,  di asservimento della porzione di  immobile, edificato   come attività accessoria alla struttura alberghiera ma non apribile al pubblico.

All’esito del giudizio il Tar concludeva nel senso che l’attività di riparazione e noleggio sci avviata all’interno del complesso alberghiero di proprietà della ricorrente di per sé astrattamente legittima, non potesse essere aperta a soggetti “esterni”, ovvero diversi da quelli che utilizzano la medesima struttura alberghiera ai fini di pernottamento.

Il Consiglio evidenzia che  in linea di diritto, la destinazione urbanistica ha carattere oggettivo, essendo irrilevante l’estensione dell’utilizzo a diverse tipologia di clienti dell’attività che legittimamente viene svolta, sulla scorta della destinazione commerciale prevista e quindi assentita.

Nel caso di specie, l’analisi del titolo edilizio legittimante la realizzazione dell’immobile interessato, evidenzia la sussistenza della invocata destinazione posta a base della s.c.i.a. inibita con l’ordinanza impugnata   indicando una porzione del primo piano interrato, avente una superficie complessiva di mq. 285 è identificata come vani interrati commerciali” ciò assume rilievo dirimente, rendendo l’attività conforme al titolo e, conseguentemente, legittima.

Né, peraltro, una opposta previsione limitativa avrebbe logica urbanistica, atteso che, come anticipato, la destinazione d’uso è oggettiva, cioè riferita alla tipologia di attività generalmente ammissibile, non meramente soggettiva, in base alla tipologia di soggetti coinvolti e chiaramente  l’interpretazione  del Comune contrasta con i principi richiamati.

Un eventuale diniego al proseguimento dell’attività potrebbe essere imposto solo per  motivi commerciali, esaminata la scia in rapporto ad una  liberalizzazione delle attività  commerciali intervenuta successivamente all’edificazione della porzione dell’immobile,  e giammai per motivi edilizi   nel cui ambito non può trovare fondamento.

il  sentenza 3665 del 10 maggio 2021

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