La direttiva del Ministro sulle zone 30 KM/H. Revirement di opinione o solo occasionale polemica politica?

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Leggiamo ancora oggi sul sito del Governo (https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/codice-della-strada-approvate-cdm-nuove-norme-per-migliorare-la-sicurezza): “Approvato in Consiglio dei Ministri il disegno di legge sulla sicurezza stradale e la delega per la riforma del Codice della Strada. Due provvedimenti fortemente voluti dal vicepresidente e ministro Matteo Salvini, che fin dall’inizio del suo mandato ne ha fatto una delle priorità”.

Leggendo la relazione al DDL riscontriamo che il Capo II interviene sulle disposizioni in materia di ciclabilità del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al fine di rafforzare la sicurezza della circolazione stradale dei velocipedi e favorire lo sviluppo della mobilità sostenibile.

In particolare, l’articolo 8, comma 1, lettera a) sostituisce la lettera E-bis dell’articolo 2, comma 3, introducendo una nuova definizione di strada urbana ciclabile. In particolare, in base alla nuova formulazione, affinché una strada possa essere qualificata come strada urbana ciclabile non è necessaria la presenza di un marciapiede. Pertanto, per strada urbana ciclabile si intende una strada urbana ad unica carreggiata, con banchine pavimentate, con limite di velocità non superiore a 30 km/h, definita da apposita segnaletica verticale, con priorità per i velocipedi.

L’articolo 8, comma 1, lettera c) modifica l’articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di circolazione nei centri abitati. In particolare, si modifica l’articolo 7, comma 1, lettera i), al fine di consentire che siano riservate alla circolazione dei veicoli adibiti a servizi pubblici di trasporto non solo le strade, ma anche singole corsie, come peraltro avviene frequentemente nella pratica. Si sostituisce integralmente la lettera i-bis) dell’articolo citato, al fine di coordinarne la disciplina con la definizione di corsia ciclabile introdotta dal presente disegno di legge. In base alla nuova formulazione, i comuni possono consentire su determinate strade precedentemente a senso unico di marcia, con limite massimo di velocità inferiore o uguale a 30 km/h, la circolazione dei velocipedi in senso opposto, attraverso la realizzazione di corsie ciclabili per doppio senso ciclabile, nei soli casi in cui non sia possibile l’inserimento di piste ciclabili.

All’articolo 7, viene inserito il nuovo comma 11-ter per ragioni di coordinamento con la nuova definizione di zona ciclabile, attribuendo ai comuni il compito di individuare, con deliberazione di giunta, le zone ciclabili in cui può essere limitata o esclusa la circolazione di alcune categorie di veicoli, sono realizzate misure di moderazione del traffico e non è consentito superare il limite di velocità di 30 km/h.

Orbene, il senso del DDL di riforma del Codice della Strada (in questi giorni in Commissione alla Camera dei deputati) a noi pare abbastanza chiaro: sbloccare la capacità dei comuni di realizzare le zone a velocità 30 km/h.

Osserviamo, tuttavia, la Direttiva del Ministro 4620/2024 (invero magistralmente scritta; qui in margine un’osservazione da giurista: finalmente una direttiva scritta benissimo sotto il profilo tecnico giuridico. Erano anni che non si vedeva un lavoro giuridicamente così apprezzabile.) e cogliamo non pochi spunti per ritenere che il Ministro abbia cambiato idea sulle c.d. zone 30 Km/h. Ora la domanda sta nel titolo di questo breve spunto: Revirement di opinione o solo occasionale polemica politica?

Si invita a leggere la direttiva allegata e ad applicarla, fermo che prima o poi dovremo capire quale sia il percorso culturale da imboccare tra esigenze di sicurezza e interessi alla fluidità.

DIRETTIVA Limiti velocità comuni n_ 4620 – 01-02-2024_0

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