La disciplina degli orari delle case da gioco è compatibile con i poteri sindacali dell’art. 50 comma 7 TUELL.

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La disciplina in tema di sale da gioco non è diretta a garantire l’ordine pubblico, in quanto gli apparecchi da gioco sono considerati esclusivamente nel loro aspetto negativo di strumenti di grave pericolo per la salute individuale e il benessere psichico e socio-economico della popolazione locale. La salute, a livello locale, come è noto, viene disciplinata dall’articolo 50 del TUELL. Una volta messa in luce la correlazione tra il potere di ordinanza e le finalità di tutela anche della salute e del benessere dei cittadini, è del tutto ragionevole ritenere che la delimitazione degli orari possa essere effettuata in maniera selettiva, ossia in relazione al tipo di attività svolta all’interno dei pubblici esercizi, delimitando l’orario di svolgimento delle singole attività, come l’attivazione delle apparecchiature da gioco. In quest’ottica il potere esercitato dal Sindaco nel caso concreto trova preciso fondamento nell’art. 50, comma 7, del D.Lgs. n. 267 del 2000, interpretato in coerenza con i canoni ermeneutici evidenziati dalla giurisprudenza amministrativa e valorizzati dalla giurisprudenza costituzionale, con conseguente infondatezza della censura di difetto di attribuzioni.

Queste sono le parole della sentenza T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 08-07-2015, n. 1569, con cui il Collegio ha respinto la doglianza di quanti si lamentavano dell’ordinanza del sindaco di Milano che aveva modificato la disciplina degli orari delle sale da gioco.

Una tale interpretazione si fonda, in sostanza, sul recupero delle evidenze della sentenza della Corte costituzionale n°220/2014. Nella richiamata pronuncia, invero, la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di costituzionalità sollevata dal T.A.R. Piemonte con riguardo all’art. 50, comma 7, del D.Lgs. n. 267 del 2000, nella parte in cui tale norma non prevede che i poteri dalla stessa attribuiti al Sindaco possano essere esercitati con finalità di contrasto del fenomeno del gioco d’azzardo patologico. La Corte, sul punto, ha evidenziato che “l’evoluzione della giurisprudenza amministrativa, sia di legittimità, sia di merito, ha elaborato un’interpretazione dell’art. 50, comma 7, del D.Lgs. n. 267 del 2000, compatibile con i principi costituzionali evocati, nel senso di ritenere che la stessa disposizione censurata fornisca un fondamento legislativo al potere sindacale in questione”.

Insomma, siamo al cospetto della razionale lettura di una potestà comunale ordinaria, che evita di aprire la strada al pedissequo ricorso all’articolo 54 del TUEELL.

Pino Napolitano

P.A.sSiamo

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