La discrezionalità tecnica nell’autorizzazione degli impianti pubblicitari.

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La discrezionalità tecnica nell’autorizzazione degli impianti pubblicitari.

Finisce al Consiglio di Stato, il diniego del Comune di Padova dell’autorizzazione all’installazione di un’insegna pubblicitaria di dimensioni superiori a 2 metri quadri e posta distanza inferiore a 25 metri dalla intersezione stradale.

Con sentenza Cons. Stato Sez. II, del 24-06-2020, n. 4054, l’appello viene respinto, ma il caso in sé è relativamente interessante. Interessante, di contro, è la motivazione.

“La disciplina relativa alla collocazione della segnaletica stradale è diretta a tutelare un valore di primaria importanza quale l’interesse pubblico alla sicurezza della circolazione veicolare anche per la tutela della pubblica incolumità e comporta scelte di merito riservate all’amministrazione competente in funzione della tutela di tale interesse generale (cfr. Cass. civ. Sez. II, 26 luglio 2017, n. 18565), con la conseguenza che l’impatto visivo e le potenzialità di disturbo delle insegne, in considerazione delle loro caratteristiche (dimensioni, luminosità, intermittenza, rifrangenza, ecc.) e della correlazione con il luogo e le eventuali installazioni contigue (centro abitato, periferia dello stesso, suburbio, insegne viciniori od assenza di esse, ecc.) devono essere previamente valutate dall’ente proprietario della strada o dal Comune, onde adempiere alla funzione loro demandata della tutela della sicurezza della circolazione (Cass. civ. Sez. II, 7 novembre 2017, n. 26346); inoltre la valutazione in ordine alla pericolosità per la circolazione stradale è basato su un potere di natura tecnico-discrezionale, sindacabile solo per manifesta illogicità o per difetto di motivazione (Cons. Stato Sez. VI, 29 novembre 2012, n. 6044). Ciò comporta anche l’infungibilità del giudizio tecnico- discrezionale espresso dall’Amministrazione preposta alle valutazioni sulla sicurezza stradale con altre valutazioni tecniche, quale quella proposta con la perizia di parte, …. Infatti, in caso di discrezionalità tecnica si può ricorrere ad un giudizio di un tecnico nella forma della consulenza tecnica o della verificazione ma solo al fine di sindacare il corretto esercizio di tale discrezionalità – che, peraltro, nel caso di specie non presenta profili di manifesta illogicità- ma non sostituire integralmente il giudizio espresso dall’Amministrazione con altro giudizio (cfr. Consiglio di Stato Sez. VI, 30 maggio 2018, n. 3245; Sez. VI, 4 settembre 2014 n. 4505)”.

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