La durata del giallo semaforico: è irrilevante se si passa con il rosso

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Riprendiamo, dopo la pubblicazione di ieri sullo stesso argomento, il tema del passaggio con semafori rosso,riportando l’articolo, in proposito redatto, da Marco Massavelli che riprende ed approfondisce altri aspetti della sentenza epigrafata nella pubblicazione del 14 gennaio 2015.

La Redazione.

Nel caso di accertamento di violazione alle norme del codice della strada concernente il passaggio con semaforo rosso (articoli 41, comma 11, e 146, comma 3, codice della strada), tramite apparecchiatura elettronica a posto fisso denominata T-Red, regolarmente omologato, installato e controllato nel suo regolare funzionamento poco prima che fossero accertate le infrazioni in contestazione, e conforme al prototipo campione (si rammenta, inoltre, come non sia previsto da alcuna norma nazionale, comunitaria o internazionale, alcun obbligo di taratura dell’apparecchiatura, non essendo uno strumento di misurazione), la durata più o meno lunga della luce semaforica gialla (non essendo prevista una durata minima) non può assumere rilevanza alcuna.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione Civile, con la sentenza 23 dicembre 2014, n. 27348.

Articolo 41, codice della strada

Segnali luminosi

 

2 Le luci delle lanterne semaforiche veicolari normali sono di forma circolare e di colore:

– rosso, con significato di arresto;
– giallo, con significato di preavviso di arresto;
– verde, con significato di via libera.

10 Durante il periodo di accensione della luce gialla, i veicoli non possono oltrepassare gli stessi punti stabiliti per l’arresto, di cui al comma 11, a meno che vi si trovino così prossimi, al momento dell’accensione della luce gialla, che non possono più arrestarsi in condizioni di sufficiente sicurezza; in tal caso essi devono sgombrare sollecitamente l’area di intersezione con opportuna prudenza.


11 Durante il periodo di accensione della luce rossa, i veicoli non devono superare la striscia di arresto; in mancanza di tale striscia i veicoli non devono impegnare l’area di intersezione, né l’attraversamento pedonale, né oltrepassare il segnale, in modo da poterne osservare le indicazioni.


La Corte, in relazione ai tempi di permanenza della luce semaforica gialla, ha affermato che l’automobilista deve adeguare la velocità allo stato dei luoghi e che una durata di quattro secondi non costituisce un dato inderogabile (Cass. 14/8/2012 n. 14519).

Inoltre ha ritenuto che  una durata superiore ai 3 secondi deve senz’altro ritenersi congrua (Cass. 1/9/2014 n. 18470) sulla base delle seguenti considerazioni:
– la risoluzione del Ministero dei Trasporti n. 67906 del 16.7.2007, nell’accertare che il codice della strada non indica una durata minima del periodo di accensione della lanterna di attivazione gialla, stabilisce che il tempo minimo di durata di detta luce che non può mai essere inferiore a tre secondi;
– tre secondi costituiscono, in base allo studio del C.N.R. pubblicato il 10 settembre 2001, richiamato dalla citata risoluzione ministeriale, il tempo di arresto di un veicolo che proceda ad una velocità non superiore ai 50 Km/h.

Nel ricorso oggetto della decisione, la ricorrente “si dà la zappa sui piedi”: afferma infatti che la durata della luce gialla era di 3,3365 secondi (mentre il Comune controricorrente ha affermato che fosse superiore ai 4 secondi, e per la precisione tra i 4,156 secondi e i 4,196 secondi): anche la durata dichiarata dalla ricorrente risulta congrua con le disposizioni tecniche del C.N.R., risultando, quindi, irrilevante la durata del giallo semaforico in un accertamento di passaggio con la luce rossa.

Si rammenta, infine, come la sanzione per il passaggio con il semaforo rosso e quella per il passaggio con il semaforo giallo siano, comunque, identiche (articolo 146, comma 3, codice della strada):

Articolo 146, codice della strada

Violazione della segnaletica stradale


1 L’utente della strada è tenuto ad osservare i comportamenti imposti dalla segnaletica stradale e dagli agenti del traffico a norma degli articoli da 38 a 43 e delle relative norme del regolamento.

3 Il conducente del veicolo che prosegue la marcia, nonostante che le segnalazioni del semaforo o dell’agente del traffico vietino la marcia stessa, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 163,00 ad Euro 651,00.


3-bis. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al comma 3 per almeno due volte, all’ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

 

di Marco Massavelli

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